Danno eurounitario per reiterazione di contratti a termine (Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2022, n.36659).

Danno eurounitario per abuso e illegittimità dei contratti a termine.

Nello specifico, la Corte La Corte d’Appello di Firenze ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città con cui era stata accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dai lavoratori per illegittimità dei contratti di lavoro somministrato a termine e poi dei contratti a tempo determinato, nel complesso intercorsi con il Ministero dell’Interno dall’anno 2004 – 2005 in avanti.

In particolare, la Corte, mentre ha confermato la pronuncia risarcitoria resa in prime cure per danno eurounitario, ha ridotto, in applicazione del L. n. 183 del 2010, art. 32, da 15 a 12 le mensilità di retribuzione globale di fatto attribuite a titolo risarcitorio. Le retribuzioni sono state calcolate sul livello superiore cui corrispondevano le mansioni in concreto svolte nel tempo dai lavoratori, pur dopo il loro sopravvenuto inquadramento ad un livello inferiore.

I contratti in somministrazione venivano dichiarati nulli sia perché privi dei riferimenti a “esigenze temporanee”, sia perché fondati su ordinanze emergenziali inconferenti con l’apposizione del termine di durata della prestazione lavorativa.

Il Ministero propone ricorso per cassazione con due motivi.  Il primo imputa alla Corte territoriale di non avere considerato la piena legittimità dei contratti a termine in ragione delle deroghe alla legislazione vigente introdotte dalle ordinanze emergenziali emanate dalla Protezione Civile per fare fronte al fenomeno dell’immigrazione clandestina di massa.

La censura non è fondata. La Suprema Corte dà continuità  all’orientamento (Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 28 settembre 2021, n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, n. 21355), che ha precisato: “ l’eccezionalità dello strumento – tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dal L. n. 225 del 1992 art. 5, comma 5, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al D.Lgs. n. 1 del 2018 e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l’opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass. 13482/2018).”

Ne consegue, che per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro, o di contratti a termine, non è sufficiente la previsione al ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di prestazioni lavorative in somministrazione o a termine, poiché nulla risulta esplicitato dalle norme che disciplinavano tali istituti ratione temporis.

In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima, o abusiva successione anche di contratti di somministrazione di lavoro a termine, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

Secondo il Ministero ricorrente, anche solo la probabilità di stabilizzazione costituirebbe sanatoria dell’illecito.

Sul punto gli Ermellini ribadiscono che le regole delineate da Cass., S.U., 5072/2016 sul c.d. danno Eurounitario (Cass. 3 luglio 2017 n. 16336), fannp riferimento alla necessità di una reale assunzione a tempo determinato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020 n. 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815).

Pertanto, è da escludersi che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche a perché il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è la ratio del danno eurounitario, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante.

La corte rigetta il ricorso principale del Ministero e quello incidentale.

Avv. Emanuela Foligno

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