La Suprema Corte torna a discutere di liquidazione del danno morale (Cass. civ., sez. VI – 3, 13 aprile 2022, n. 12060 – Presidente Scoditti – Relatore Guizzi).

“Liquidazione del danno morale: deve effettuarsi con riferimento al momento dell’evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, con esclusione di fatti successivi “.

La decisione che viene analizzata, in tema di liquidazione del danno morale, trae origine da un sinistro stradale.

Gli Ermellini ribadiscono che il danno morale, ricompreso nella categoria del danno non patrimoniale, è da intendersi “quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso che si verifica nel momento di realizzazione dell’evento lesivo”.

In tale ottica, la liquidazione del danno morale deve fare riferimento al momento dell’evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso (Cass. n. 10980/2001).

Ciò posto viene ulteriormente ribadita l’autonomia del danno morale, rispetto al danno alla salute.

Non è conglobabile il danno morale con quello alla salute, poichè si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. La liquidazione del danno morale, infatti, deve avvenire secondo un criterio logico-presuntivo fondato sulla corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva. (Cass. n. 25164/2020).

Conseguentemente, la liquidazione del danno morale, quale sofferenza interiore patita dalla vittima dell’illecito, deve effettuarsi con riferimento al momento dell’evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimento successivi, quale la morte del soggetto leso.

Il Giudice del rinvio statuiva a favore dei ricorrenti il pagamento del danno morale derivante dal sinistro stradale, allorché il furgone condotto da uno dei ricorrenti – e sul quale viaggiava come trasportato anche il figlio – entrò in collisione con un’autovettura, liquidando l’importo di euro 33.073,77, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma.

Nel giudizio di primo grado venivano ritenute esaustive le somme già corrisposte dalla Compagnia, ovvero, rispettivamente, gli importi di euro 40.000,00 per il conducente del furgone ed euro 5.000,00 per il figlio.

In particolare, la liquidazione del danno morale e del danno biologico in favore del conducente del furgone – deceduto in corso di causa – veniva determinata assumendo come riferimento la sua sopravvivenza effettiva dopo il sinistro, e non l’aspettativa di vita dello stesso.

Il Giudice del rinvio, doveva valutare, ai fini della personalizzazione del danno morale, intensità e durata della sofferenza psichica. Dunque, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio secondo cui il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento stesso in cui questo evento dannoso si realizza, e ciò “pur dovendosi tener conto della natura istantanea o permanente dell’illecito o della sua reiterazione”, sicché “la liquidazione del danno deve fare riferimento al momento dell’evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso”.

Il danno morale investe la integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 Cost. in relazione alla Carta di Nizza, art. 1, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con la L. 2 agosto 2008, 11. 190.

La liquidazione del danno morale deve avvenire secondo “un attendibile criterio logico-presuntivo” che si fonda sulla “corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva”, giacché “tanto più grave” risulterà la “lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa”.

Avv. Emanuela Foligno

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