L’Inail ha erroneamente respinto e archiviato la posizione del cassiere di supermercato ritenendo il rischio lavorativo inidoneo a provocare la malattia denunciata (Tribunale di Terni, Sez. Lavoro, Sentenza n. 143/2021 del 08/04/2021 RG n. 790/2018)

Con ricorso depositato il 3 ottobre 2018 parte ricorrente, premetteva: di aver svolto attività lavorativa come cassiere di supermercato dal 1982 alla data di presentazione della domanda amministrativa; che nello svolgimento dell’attività lavorativa è stato esposto al rischio per sovraccarico biomeccanico dei polsi correlato con movimenti ripetitivi, microtraumi; di aver contratto, a causa della propria attività lavorativa la “sindrome del tunnel carpale bilaterale”; di aver presentato domanda all’Inail in data 27.7.2017 per il riconoscimento della malattia professionale sofferta; che l’istanza non veniva accolta dall’Istituto per insufficiente documentazione acquisita per esprimere un giudizio medico legale.

Il lavoratore, quindi, agisce in giudizio affermando la sussistenza del nesso causale tra la malattia e l’attività lavorativa espletata e l’esistenza di postumi invalidanti nella misura del 8%.

Si costituisce in giudizio l’Inail deducendo l’infondatezza del ricorso in considerazione della natura multifattoriale della patologia lamentata.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale, al cui esito viene accertata la fondatezza della domanda.

Preliminarmente il Tribunale ribadisce che l’assicurazione obbligatoria comprende le patologie contratte nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa indicata nelle tabelle.

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha inoltre dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l’assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell’indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

In tal caso le previdenze dell’assicurazione consistono in una rendita per l’inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell’assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93).

Successivamente, per le malattie denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita è stata modificata ed è oggi previsto un indennizzo per il danno biologico a fronte della riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato in misura pari o superiore al 6%.

L’indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% vien e erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e ad un coefficiente previsto nell’apposita tabella.

L’Inail ha respinto e archiviato la posizione del ricorrente ritenendo il rischio lavorativo inidoneo a provocare la malattia denunciata.

La prova della malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità.

Secondo il Tribunale, sussiste il nesso eziologico tra l’attività lavorativa espletata dal ricorrente di cassiere di supermercato e la malattia di sindrome del tunnel carpale denunciata all’Inail con domanda del 22.07.2017, nei termini di ragionevole certezza.

Dalla fase istruttoria è emerso che il lavoratore dal 1990 al 2006 ha svolto attività di magazziniere e addetto al picking poi è passato alle mansioni di cassiere.

I testi escussi hanno riferito l’utilizzo da parte del ricorrente sia delle casse tradizionali che di quelle con il sistema di lettura dei codici dei prodotti mediante laser scanner, per l’intero turno lavorativo di n.38/40 ore settimanali per n.6 giorni la settimana con turnazione anche la domenica.

Venendo ai postumi derivanti dall’attività lavorativa svolta, il C.T.U. ha accertato la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia (sindrome del tunnel carpale bilaterale) individuata nel ricorrente e l’attività lavorativa svolta e un danno biologico nella misura percentuale del 6% dal momento della domanda amministrativa.

In particolare, il CTU ha accertato che l’attività lavorativa svolta dal lavoratore ricorrente è “contrassegnata da movimenti ripetitivi del polso e di prensione della mano, nonché dall’assunzione di posture incongrue, in particolare del polso e della spalla (…Il servizio alle casse consiste in: prensione della merce dal piano d’appoggio, nastro trasportatore; decodifica o battitura manuale del prezzo; spinta della merce verso la zona di raccolta; battitura del totale, ricevimento del denaro, consegna resto e scontrino…l’attività in cassa consiste nel prelievo dei prodotti che il cliente deposita sul nastro trasportatore…con una mano o con due mani, nel passaggio del codice a barre su scanner…e nel deposito del medesimo prodotto sul lato opposto.(….) ..nella fattispecie al vaglio è applicabile la presunzione dell’origine professionale della malattia sofferta dal ricorrente prevista dal D.L. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 9/4 /2008 (pubblicato in G.U. n. 169 del 21/7/2008) per le neuropatie periferiche (nervo mediano ed ulnare)…(..)..valutando, in considerazione del quadro clinico – strumentale, la percentuale del danno biologico nella misura del 6%, giusta la voce n.163 di cui al D. Lgs. 38/2000 (“Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell’efficacia del trattamento e della mono o bilateralità: fino al 7%).”

Il Giudice condivide gli esiti della Consulenza d’Ufficio e accerta che in base al grado di invalidità riscontrato dal CTU deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale.

Per tale ragione l’Inail viene condannato ad erogare in favore del ricorrente la rendita in capitale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.

L’Inail viene condannato al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.800,00 oltre accessori, e di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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