Accolto il ricorso di una donna a cui era stato riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità con decorrenza dalla maturazione del requisito sanitario

Il reddito rilevante per beneficiare dell’assegno di invalidità in relazione a periodo precedente l’entrata in vigore dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 76/13 va determinato in relazione al reddito individuale dell’invalido, senza tener conto del reddito del coniuge in aggiunta al reddito individuale. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 9562/2021 pronunciandosi sul ricorso di una cittadina contro la decisione dei Giudici del merito che le riconoscevano il diritto all’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 28.6.13.

La Corte territoriale, nel ribaltare la sentenza di primo grado, aveva accordato la prestazione ancorando però la decorrenza della stessa a momento successivo alla maturazione del requisito sanitario, per applicazione del limite reddituale familiare (piuttosto che quello individuale), fino all’entrata in vigore dell’articolo 10, co. 5, decreto legge 76/13, convertito in legge 99/13 (che invece ha previsto la rilevanza del solo reddito individuale), non avendo questa disciplina carattere retroattivo.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la donna eccepiva che la sentenza impugnata avesse applicato il limite reddituale familiare in luogo di quello individuale previsto dalla disciplina normativa vigente.

Gli Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire al motivo di doglianza.

Il comma 5 dell’art. 14 septies del decreto legge 663/79, conv. in I. 33/80, infatti, espressamente dispone che il limite di reddito rilevante per l’assegno è quello individuale e non anche quello familiare: la norma infatti prevede che con decorrenza I luglio 1980 “il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare dì cui il soggetto interessato fa parte”. Tale disciplina che, limitatamente all’assegno di invalidità, deroga al principio generale del cumulo dei redditi già stabilito dal di. n. 30/74, conv. in I. 114/74, trova applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del citato decreto legge n. 663/79, ben prima dunque delle modifiche normative dettate (per le sole pensioni) dall’articolo 10, co. 5, del decreto legge 76/13, convertito in legge 99/13.

Il Supremo Collegio, peraltro, ha sottolineato di avere già rilevato, con precedenti decisioni, che la disciplina del 1979 trova applicazione anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247/2007, che non ha innovato al principio già stabilito per l’assegno di invalidità secondo il quale occorre far riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte.

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