La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo; la stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente

La vicenda

Il ricorrente aveva premesso di essere titolare di attività lavorativa dal 1988 nell’ambito della quale prestava la propria opera manuale con trasposto, carico e scarico di merci per conto di una società terza; aveva inoltre, dichiarato di essere affetto “da ernia discale paramediana ed intraforaminale L2-L3 destra obliterante il forame di coniugazione, con modesta protrusione discale posteriore ad ampio raggio L3-L4” e di aver denunciato la malattia professionale all’INAIL, che tuttavia, non l’aveva riconosciuta.

Per queste ragioni, il titolare della ditta aveva deciso di agire in giudizio per l’accertamento della natura professionale della malattia, e dei postumi, con condanna della parte resistente a corrispondere l’indennizzo a titolo di danno biologico di cui al d.lgs. 38/2000, nella misura complessiva del 12% dal consolidamento dei postumi permanenti o, in subordine, nella misura superiore al 6%.

La causa è stata decisa dal Tribunale di Milano (Sezione Lavoro, sentenza n. 191/2020) che ha accolto l’istanza per le ragioni che seguono.

Secondo la stessa definizione resa dall’INAIL (cfr. sito internet), sulla falsariga della elaborazione giurisprudenziale in subiecta materia, la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente. È, inoltre, ammesso il concorso di cause extra professionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità. Il rischio inveratosi nella malattia professionale può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto rischio ambientale).

In particolare, le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.

Le malattie professionali sono tabellate se:

  • indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura)
  • provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle
  • denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (periodo massimo di indennizzabilità).

Nell’ambito del cosiddetto sistema tabellare, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta fornita prova della adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata ed effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale (presunzione legale d’origine, superabile soltanto con la rigorosa prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extra professionali e non dal lavoro).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/1988, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della presunzione legale d’origine, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

Le malattie professionali non tabellate

In materia di malattie non tabellate, il soggetto assicurato che sostenga la dipendenza dell’infermità da una causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle attività svolte. Ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio. Soltanto nel caso in cui tale onere probatorio sia compiutamente adempiuto, potrà essere ammessa CTU a base medico legale (C. App. Campobasso, sez. lav., 06/12/2019, n. 219).

Nei casi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, dunque, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (C. App. Bari, sez. lav., 09/05/2017, n. 1003).

L’accertamento della malattia professionale

Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente, titolare di un’attività lavorativa con svolgimento di servizi di trasporto per conto terzi, aveva allegato di aver svolto continuativamente la propria prestazione lavorativa in condizioni tali (conduzione di mezzi di trasporto e sollevamento manuale di carichi di ingente peso) da determinare, quantomeno sotto il profilo di eziologia concausale, l’insorgenza della patologia discale denunciata.

Le risultanze dell’istruttoria e della CTU avevano convalidato la sua tesi. Tutti i testimoni avevano confermato il fatto che egli avesse continuativamente svolto, nel corso della propria attività per conto della società, una attività di sollevamento di pesi collaterale a quella di trasporto, senza l’ausilio di mezzi meccanici.

Tale attività di facchinaggio prevedeva, in particolare il carico, lo scarico e la consegna di cartoni contenenti derrate alimentari di peso variabile, tra i 15 ed i 30 kg, con operazioni ripetute più volte al giorno.

La decisione

Insomma, con elevata probabilità lo svolgimento di tali operazioni aveva costituito “concausa efficiente dell’insorgenza della patologia discale dalla quale risultato affetto” e di cui aveva fornito adeguata documentazione.

Per queste ragioni, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda, condannando l’INAIL a corrispondere al lavoratore l’indennizzo in capitale a titolo di danno biologico di cui al d.lgs. 38/2000 nell’accertata misura minima, ai fini del riconoscimento di indennizzo, del 6%.

La redazione giuridica

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