Lo straniero imputato di maltrattamenti in famiglia non può invocare la causa di giustificazione delle differenze culturali e religiose

Le differenze culturali e religiose non fungono da scriminante nei casi di maltrattamenti familiari, lo ha evidenziato la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 8986/2020.

La Corte d’appello di Roma ha condannato l’imputato per violenza sessuale, commessa in due occasioni, in danno della compagna convivente e dei connessi reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

In tema di violenza sessuale, la Corte di Cassazione ha ribadito il concetto secondo cui: “per il riconoscimento della circostanza attenuante deve potersi ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto, dovendosi escludere che la sola tipologia dell’atto possa essere sufficiente per ravvisare o negare tale attenuante”.

Con particolare riferimento alla condizione di straniero e quindi alla possibilità che a motivo di ciò venga riconosciuta allo stesso una circostanza attenuante per differenze culturali e religiose, la Corte di Cassazione ha chiarito senza tema d’equivoco che tale ipotesi è del tutto non condivisibile e deve per questo essere rigettata.

In particolare gli Ermellini hanno commentato così le censure mosse dal ricorrente su questo tema:”In tema di cause di giustificazione lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia (nella specie: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale,  violazione agli obblighi di assistenza familiare) non può invocare nemmeno in forma putativa , la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciuta dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano, in cui l’agente ha scelto di vivere, attesa l’esigenza di valorizzare- in linea con l’articolo 3 della Costituzione italiana- la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile mutietnica.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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