Mancato rispetto della segnaletica di stop e collisione con altro veicolo (Cassazione civile, dep. 15/11/2022, n.33542).

Mancato rispetto della segnaletica orizzontale e verticale di Stop.

Viene impugnata in Cassazione la decisione emessa dal Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice di Appello, che ha rigettato l’appello, ritenendo il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di Pace immune da censure.

Nella decisione viene richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui il conducente favorito, essendo stato accertato che nel momento dell’incidente il semaforo proiettava luce gialla lampeggiante, è tenuto a dimostrare di avere tenuto una condotta prudente anche nel caso in cui il conducente gravato da stop abbia omesso di arrestarsi, regolando la velocità avuto riguardo delle caratteristiche della strada e del traffico e di ogni altra circostanza in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di dare origine a disordine per la circolazione.

L’attore agiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell’incidente del 19 febbraio 2016, quando, alla guida dell’auto di proprietà di un familiare, entrava in collisione con l’auto condotta dal convenuto, il quale, a suo avviso, sopraggiunto all’incrocio ometteva di rallentare per mancato rispetto della segnaletica orizzontale e verticale indicante lo stop.

A causa dell’incidente riportava trauma cervico-lombare e scapolo omerale destro con lesione del tendine sovraspinato, che gli impedivano di svolgere la propria attività di odontotecnico e chiedeva complessivamente, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 17.457,52.

Il Giudice di Pace di Lecce dichiarava la concorrente responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti e accoglieva le domande nella misura del 50%. Il primo Giudice evidenziava che l’incrocio si trovava in luogo abitato, in strade ampie, con presenza di auto e pedoni, il semaforo era lampeggiante, e che proprio l’attore non aveva dimostrato di avere rallentato o frenato, né di avere tentato di evitare il danno; anzi fu proprio lui ad impattare contro la BMW condotta dal convenuto a conferma che non aveva prestato la dovuta attenzione e non aveva mantenuto una condotta prudente, a prescindere dal mancato rispetto della segnaletica di stop della BMW.

In Cassazione l’uomo deduce omesso esame di un fatto decisivo essendosi il Tribunale pronunciato in contrasto con la decisione Cass. n. 6941/2021 secondo cui, quando è dimostrata la colpa esclusiva di uno dei conducenti coinvolti nello scontro tra veicoli, la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, dell’altro conducente deve ritenersi superata e non è necessario dimostrare da parte di quest’ultimo di essersi uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza né di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Secondo la tesi del ricorrente, il Giudice avrebbe dovuto considerare attendibili le dichiarazioni del teste  che aveva dichiarato che il semaforo proiettava luce lampeggiante, che il conducente della Bmw non si era fermato allo stop, che l’impatto era avvenuto tra la parte anteriore della Opel Corsa e la parte antero-laterale destra della BMW.

In sostanza, il Tribunale, pur in possesso di tutte le prove della responsabilità esclusiva della BMW, avrebbe applicato erroneamente la presunzione di responsabilità che invece opera solo in via sussidiaria, cioè in assenza di prova della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti coinvolti nello scontro.

La Suprema Corte premette che in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del Giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Il Tribunale ha ritenuto, correttamente, che il sinistro si era verificato per il pari concorso causale di entrambi i conducenti; nella sostanza, non ha deciso applicando la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 e quindi non ne ha alterato il carattere residuale, limitato all’ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell’incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti, ma ha ritenuto in base ad un accertamento in concreto dimostrata in via diretta la responsabilità del conducente della BMW, ed in via indiretta la responsabilità del conducente dell’altro veicolo.

Per tali ragioni il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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