Potenziale carattere dannoso del vaccino e nesso di causalità (Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2022, n. 34027).

Potenziale carattere dannoso del vaccino qualificato come sicuro.

Secondo la Suprema Corte, il fatto che un vaccino sia qualificato dalla letteratura scientifica come sicuro non ne esclude il potenziale carattere dannoso.

Il giudice deve accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l’inoculazione del farmaco e i pregiudizi lamentati, tenendo conto non solo delle leggi statistiche, ma anche delle acquisizioni probatorie.   

La vicenda trae origine dalla somministrazione del vaccino antipolio Salk (questione già affrontata dalla Cassazione di recente), cui derivava alla terza dose la paresi delle gambe del bambino.

Il danneggiato, negli anni successivi, subiva numerosi ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici; veniva inoltre riconosciuto invalido civile al 100% per handicap grave con disturbi cardiologici legati alla somatizzazione dell’ansia.

Nel 2009, in esito ad approfonditi esami e controlli medici, veniva accertata la derivazione causale delle patologie alla vaccinazione antipolio, di talchè veniva citato a giudizio il Ministero della Salute dinanzi al Tribunale di Roma per la declaratoria della relativa responsabilità.

In particolare, l’attore deduceva che il vaccino inoculatogli (i) facesse parte di un lotto immesso sul mercato con virus non sufficientemente inattivato; (ii) fosse ritenuto pericoloso dalla letteratura specialistica, tanto da essere stato sostituito dal vaccino orale Sabin; (iii) avesse provocato alcuni casi di poliomielite negli Stati Uniti sin dal 1955 (c.d. incidente Cutter).

Conseguentemente riteneva il Ministero responsabile per: (i) aver consentito l’immissione in commercio e la distribuzione ai centri vaccinali di partite di vaccino non correttamente confezionate; (ii) aver omesso la prevenzione dei danni anche attraverso la terza dose di vaccino, nonostante i sintomi.

Il Tribunale di Roma condannava il Ministero al ristoro dei soli danni derivanti da sindrome post-polio, considerando quelli correlati alla poliomielite paralitica insorta nel 1960 non risarcibili per intervenuta prescrizione.

La Corte d’Appello di Roma, tuttavia, non era del medesimo avviso e considerava l’esclusione di qualsivoglia danno derivante dal vaccino in quanto sicuro.

A parere della Corte, non risultava sussistente il nesso eziologico tra la vaccinazione e i danni lamentati: il potenziale carattere dannoso del vaccino inoculato non era conosciuto né conoscibile all’epoca del fatto. Così motivando, il Ministero della Salute non poteva essere ritenuto responsabile per i danni derivanti dalla somministrazione di un vaccino che la letteratura scientifica qualificava come sicuro.

Il danneggiato ricorre in Cassazione e gli Ermellini cassano la decisione.

Per negare la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e i danni patiti la Corte d’Appello di Roma erroneamente si basava sull’assenza di evidenze scientifiche rispetto alla pericolosità del vaccino Salk, senza considerare che, nel caso specifico, i pregiudizi patiti avrebbero potuto essere stati determinati dal difetto del farmaco inoculato, o dalla sua controindicata somministrazione.

La motivazione non risulta allineata ai precedenti di legittimità che richiedono al Giudice di valutare l’esistenza del nesso causale tra fatto ed evento, sulla base non soltanto delle astratte leggi statistiche, ma anche delle acquisizioni probatorie sia in positivo, sia in negativo.

Egualmente dicasi per i precedenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, con specifico riferimento all’inoculazione di un vaccino dal potenziale carattere dannoso, aveva onerato il Giudice di valutare il nesso eziologico rispetto agli eventuali pregiudizi conseguenti, tenendo conto del quadro indiziario fornito dal danneggiato.

Per tali ragioni la decisione viene cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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