Superamento del limite di velocità e concorso di colpa nel sinistro (Cass. civ., sez. VI – 3,  21 novembre 2022, n. 34163).

Superamento del limite di velocità: se ininfluente nella dinamica del sinistro è da escludersi il concorso di colpa.

Il concorso di colpa può essere escluso qualora la condotta, pur colposa, di uno dei due conducenti, non ha alcuna influenza sul verificarsi del fatto dannoso.

Con la decisione a commento la Suprema Corte tratta del concorso di colpa del danneggiato, che perdeva la vita in seguito al sinistro, e palesa la possibilità che nei casi in cui la violazione da parte di uno dei soggetti coinvolti sia minima, a fronte di una violazione ben più grave dell’altro veicolo, venga escluso ogni tipo di concorso.

I congiunti dell’automobilista deceduto azionano il giudizio onde ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale.

Il Tribunale rigettava la domanda poiché accertava in punto di an debeatur la responsabilità esclusiva dello stesso deceduto.

In secondo grado viene confermata tale responsabilità e i Giudici di appello evidenziano che il materiale probatorio attestava che l’impatto mortale avveniva a causa dell’invasione della corsia di marcia da parte del deceduto.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione gli eredi censurando la valutazione fatta dalla Corte territoriale sulla perizia utilizzata e proveniente dalla parte inquirente nel processo penale svoltosi a latere. Lamentano, inoltre,  la lievità dell’invasione di corsia sostenendo altresì come dalla stessa perizia fosse comunque emerso che anche per il conducente sopravvissuto risultava il superamento del limite di velocità consentito.

Le censure sono ritenute inammissibili.

Con riferimento al supposto concorso di colpa del conducente sopravvissuto, la Corte ricorda la necessaria valutazione della condotta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della sua possibile sussistenza.

L’infrazione pur grave commessa da uno dei conducenti coinvolti non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l’efficacia eziologica della condotta dell’altro risulti assorbente.

Ergo, il superamento del limite di velocità, anche se minimo (4 km/h), non ha minimamente influito sull’impatto dovuto all’invasione della corsia di marcia da parte del conducente deceduto.

La Suprema Corte rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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