Mantenimento ingiustificatamente ridotto, accolto ricorso della madre

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Cassata la sentenza di appello che, violando la corretta applicazione dei parametri normativi fissati in materia, aveva ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento a carico del padre di una bambina

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7134/2020 si è pronunciata sul contenzioso tra i genitori di una bambina in relazione al mantenimento della stessa. Nello specifico, in primo grado, il Tribunale aveva determinato a carico del padre il pagamento di un contributo pari a 700 euro mensili. La sentenza era stata poi riformata in appello, con la riduzione dell’importo a 400 euro, a decorrere dalla data della domanda.

La donna decideva quindi di ricorrere per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter e 316 bis del codice civile, per avere la Corte di merito ingiustificatamente diminuito la cifra del mantenimento, ignorando i criteri fissati in materia dalla legge e, in particolare, il principio secondo cui i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro. Inoltre, a detta della ricorrente, il Giudice dell’appello avrebbe violato il principio di parità di trattamento tra figli legittimi e naturali, considerando che la controparte versava un assegno mensile di 1000 euro ad un altro figlio.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte accogliendo i motivi del ricorso in quanto fondati.

Per la Cassazione, infatti, la sentenza impugnata aveva sviluppato implicitamente il seguente ragionamento: la fissazione del contributo in Euro 700,00 a carico del padre, onerando anche la madre di un contributo in analoga misura, si sarebbe risolta nell’attribuzione alla figlia di un contributo mensile di 1400 euro che sarebbe stato però eccessivo; da qui la riduzione dello stesso.

Secondo la Suprema Corte si tratterebbe però di una motivazione al di sotto del minimo costituzionale e di conseguenza inidonea a giustificare (e a consentire il controllo di) una corretta applicazione dei parametri normativi fissati in materia, i quali impongono di determinare il contributo di mantenimento per i figli con riferimento ai “tempi di permanenza presso ciascun genitore”, al “tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, alla “valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”, oltre che alle “attuali esigenze del figlio”.

Rispetto a tali parametri la decisione risultava quindi apodittica, avendo ritenuto eccessivo l’importo, di 1400 euro mensili, di cui ipoteticamente e virtualmente la minore avrebbe potuto beneficiare se entrambi i genitori avessero corrisposto il medesimo importo di 700,00 euro, senza considerare che il contributo doveva essere determinato in base alle “risorse economiche” di ciascun genitore. La sentenza impugnata, non facendo alcun riferimento, nemmeno per implicito, ai criteri descritti, si risolveva in falsa applicazione dei parametri normativi indicati. Da li la decisione di rinviare il caso alla Corte d’appello, in diversa composizione. per un nuovo giudizio.

La redazione giuridica

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