Respinto il ricorso di un uomo accusato di atti persecutori perpetrati anche mediante l’invio di messaggi whatsapp a contenuto minatorio ed offensivo

Anche i messaggi inviati alla vittima tramite Whatsapp sono prove documentali e possono essere liberamente utilizzate dal giudice. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47283/2019 pronunciandosi sul ricorso presentato da un uomo condannato in sede di merito per i reati di violenza sessuale ed atti persecutori nei confronti di una donna. Gli atti persecutori, in particolare, risultavano integrati, tra l’altro, da centinaia di messaggi telefonici a contenuto minatorio ed offensivo. Condotte che avevano finito  per provocarle attacchi di panico e  l’avevano indotta a non pernottare più nella sua abitazione e a rivolgersi ad un medico psichiatra.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato lamentava, tra l’altro che i testi dei messaggi telefonici indicati dalla persona offesa fossero inutilizzabili o comunque non univocamente riferibili all’imputato, perché acquisiti tramite fotocopie di fotografie. In ogni caso, questi messaggi avrebbero attestato una elevata confidenzialità e “libertà di linguaggio” nell’ambito dei rapporti tra imputato e vittima, come confermato peraltro anche da testimoni.

Ma la Suprema Corte, ha ricordato che in base alla giurisprudenza di legittimità, i messaggi Whatsapp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p..

Pertanto, l’acquisizione degli stessi non è sottoposta alla disciplina delle intercettazioni telefoniche e nemmeno a sequestro di corrispondenza.

Inoltre, ha natura di documento pure il testo di un messaggio sms fotografato dalla polizia giudiziaria sul display dell’apparecchio cellulare su cui esso è pervenuto.

Il documento così legittimamente acquisito in copia è soggetto alla libera valutazione del giudice, assumendo valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto. In conclusione, dunque i Giudici Ermellini hanno ritenuto ragionevole affermare che le copie, ivi comprese quelle fotografiche, di messaggi Whatsapp e SMS formate dalla persona offesa, e dalla stessa prodotte in giudizio, sono liberamente valutabili come prove ai fini della decisione, se il giudice dia conto della riferibilità del loro contenuto all’imputato.

La redazione giuridica

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