Respinta la domanda del lavoratore volta ad ottenere la maggiore rendita per il nuovo infortunio, a fronte del miglioramento dei postumi collegati ai pregressi eventi di natura professionale già indennizzati
Con l’ordinanza n. 14534/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un cittadino che si era visto respingere, in sede di merito, la domanda volta ad ottenere “una maggiore misura della rendita in godimento” per l’infortunio occorso il 28 dicembre del 2012. La Corte territoriale, in particolare, a fondamento del decisum, aveva osservato come i postumi dell’infortunio, pur valutati congiuntamente con quelli già indennizzati in ragione di pregressi eventi di natura professionale, non determinassero un aggravamento del quadro patologico, per effetto del miglioramento, medio tempore, di quelli connessi al primo infortunio.
In particolare la sentenza impugnata aveva giudicato che l’appellante si fosse limitato ad evidenziare le osservazioni del consulente di parte alle quali l’ausiliario dell’Ufficio aveva motivatamente ed esaurientemente replicato e che, pertanto, le censure piuttosto che evidenziare errori logici e scientifici o deficienze diagnostiche si limitassero a contrapporre una diversa e più accentuata valutazione del quadro patologico.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva che il motivo di appello era fondato sulla carenza diagnostica della consulenza tecnica d’ufficio, non avendo il consulente gli elementi documentali per affermare il miglioramento dei postumi relativi ai precedenti infortuni; infatti, i documenti esaminati avrebbero riguardato tutti il secondo infortunio; nessuno si riferiva agli eventi del 2005 e del 2007, per i quali era stata riconosciuta, rispettivamente, una invalidità dell’8% e del 7%. La sentenza, inoltre, risultava carente di motivazione – a suo dire – in ordine alle osservazioni presentate dal ricorrente alle conclusioni del CTU.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte in quanto il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, come sinteticamente riportato nello storico di lite, rendeva comprensibile le ragioni della decisione.
Il giudice del merito – hanno specificato dal Palazzaccio – può aderire al parere del consulente tecnico d’ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione; l’accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un’adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell’elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.
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