Non puo’ dirsi raggiunta la prova dell’evento come narrato dal presunto responsabile del sinistro nel modulo di constatazione amichevole in base alle risultanze della C.T.U.

“La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell’art. 2733, co. III c.c..”

La vicenda trae origine da un sinistro stradale tra due veicoli, un Mercedes e un Land Rover, avvenuto nell’anno 2013 e a seguito del quale i due conducenti, nell’immediatezza del fatto, compilavano e sottoscrivevano il modulo CID con il quale veniva riconosciuta la responsabilità dell’evento al conducente del Land Rover.

Nel giudizio di primo grado si costituiva la compagnia assicuratrice del Land Rover e contestava la responsabilità nella causazione del sinistro.

Il Tribunale evidenziava che i danni accertati ai veicoli erano incompatibili con le modalità del sinistro descritte e che le prove testimoniali non avevavo apportato utilità poiché generiche.

Il conducente del veicolo Mercedes impugnava la sentenza dinnanzi alla Corte d’Appello di Lecce articolando 3 motivi di censura.

In particolare l’appellante, nel primo motivo, evidenziava che le disposizioni dell’art. 147 C.d.A. stabiliscono che in presenza di un modulo CID sottoscritto da entrambi i conducenti sia la Compagnia assicurativa a dovere fornire la prova contraria.

Con il terzo motivo, invece, l’appellante censurava la pronunzia di primo grado per errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali

La Corte rigettava integralmente l’appello ed evidenziava che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel CID, non ha valore di piena prova neppure nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell’art. 2733, co. III c.c. (Cass. n. 25770/2019)” e che “non puo’ dirsi raggiunta la prova dell’evento come narrato dal presunto responsabile del sinistro nel modulo di constatazione amichevole in base alle risultanze della C.T.U.”

Veniva evidenziato, altresì, che l’esame testimoniale aveva confermato solo genericamente la dinamica del sinistro così come indicata dal CID, dinamica risultata smentita dalla Consulenza d’Ufficio.

La Corte di Appello di Lecce, per tali ragioni, con la sentenza n. 515/2020, confermava la Sentenza appellata.

Avv. Emanuela Foligno

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