La relazione extraconiugale, nella misura in cui lede l’onorabilità e l’immagine sociale del partner, costituisce il presupposto per  la revoca della donazione per ingratitudine

Non aveva assistito adeguatamente il marito dopo che questi si era gravemente infortunato a causa di un incidente sugli sci e pertanto doveva considerarsi ‘ingrata’. Di qui la decisione del Tribunale di Torino di accogliere la domanda dell’uomo di revoca di una donazione effettuata alla moglie, ovvero il pagamento del 30% del prezzo di acquisto di un immobile (donazione ‘indiretta’). L’azione era stata promossa nell’ambito della separazione dei coniugi, dovuta a una relazione extraconiugale intrapresa dalla donna.
La sentenza veniva confermata anche dalla Corte d’appello cosicché la vicenda approdava in Cassazione, dove la donna lamentava l’erronea valutazione, da parte del giudice di secondo grado, del materiale probatorio prodotto. Secondo la ricorrente, infatti, quella effettuata dal marito non configurava una vera e propria donazione, in quanto era avvenuta in seguito alle pressioni da lei esercitate.
La relazione intrapresa dalla stessa, inoltre, non avrebbe in alcun modo offeso l’onore e il decoro del marito, dal momento che le uniche persone ad esserne a conoscenza erano stati i collaboratori domestici dell’uomo. Infine, la donna riteneneva che anche il marito non avesse tenuto, nell’ambito del matrimonio, un comportamento ineccepibile, vista la sua inclinazione al gioco d’azzardo, il poco tempo dedicato alla figlia minore e il suo comportamento aggressivo nei confronti della coniuge, sfociato, in una occasione, addirittura nell’aggressione fisica
La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 22013/2016 non ha accolto l’impugnazione e ne ha rigettato il ricorso non ritenendo provata la natura dell’elargizione del marito in suo favore, né tantomeno accogliendo le altre argomentazioni proposte in merito al rapporto coniugale.
Gli Ermellini, ritenevano corretto, in particolare, quanto rilavato dalla Corte d’appello in relazione alle ragioni dell’ingratitudine contestata, che non si sarebbe identificata con l’instaurazione della relazione extraconiugale in sé, “ma nella ostentata esibizione della stessa, fra le mura della casa coniugale ed in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche in presenza del marito”.
Tale circostanza non poteva non avere ricadute lesive sul decoro dell’uomo e sulla percezione della sua onorabilità, integrando in tal modo la fattispecie dell’ingiuria grave che, ai sensi dell’articolo n. 801 del codice civile, rappresenta presupposto per la revocabilità della donazione per ingratitudine. Per la Corte di Cassazione, quindi, l’ingratitudine deve ritenersi fondata nel caso di relazione che, “insensibile al rispetto della dignità del coniuge, finisca per lederne l’immagine sociale”.
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