Il paziente era costretto a un ulteriore operazione a causa di un moncone della vite non rimosso durante l’intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi

Un uomo, a seguito di in un sinistro stradale riportava una frattura della gamba sx e veniva sottoposto a intervento chirurgico di riduzione della frattura della tibia e della fibula presso l’Azienda sanitaria di Salerno.

Successivamente con altro intervento venivano rimossi i mezzi di sintesi ma, a causa di un moncone della vite non rimosso e dell’insorgenza di forti dolori alla gamba, era costretto a un terzo intervento presso altra Struttura privata.

Ritenuta sussistente la responsabilità dell’Azienda salernitana il paziente la citava a giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Si costituiva in giudizio l’Azienda sanitaria e l’Assicurazione eccependo la nullità per mancata esposizione dei fatti e l’insussistenza del nesso causale.

Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda per insussistenza della prova dei fatti e per insufficienza della documentazione medica prodotta.

La decisione viene impugnata e la Corte d’Appello di Salerno rigetta l’appello considerando la mancanza di prova dei fatti.

Il paziente ricorre in Cassazione (Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 26907 del 26 novembre 2020), con cinque motivi di impugnazione.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

In sostanza l’uomo lamenta la mancata ammissione di CTU Medico-legale e che il Giudice del merito avrebbe potuto porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, attraverso l’applicazione delle presunzioni legali.

Lamenta, inoltre,  che la mancata ammissione della CTU non sarebbe adeguatamente motivata poichè il Giudice non disponeva di elementi istruttori e cognizioni proprie sufficienti per adottare la decisione.

I primi quattro motivi di impugnazione riguardano il mancato esperimento della CTU e il tema della prova del nesso  di causalità in materia di responsabilità sanitaria.

La Suprema Corte, trattando congiuntamente i quattro motivi, richiama l’orientamento (28991 e 28992/2019) secondo cui sia in ambito di responsabilità contrattuale che extracontrattuale sussiste un duplice nesso di causalità: nesso materiale tra condotta ed evento dannoso, e nesso giuridico tra evento dannoso e danno.

In entrambe le ipotesi di responsabilità il danneggiato deve provare il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento dannoso e la prova del nesso causale materiale può essere fornita dal paziente anche attraverso presunzioni.

La possibilità di ricorrere alla prova presuntiva attenua la particolare difficoltà probatoria del paziente.

Difatti, proprio per la particolare difficoltà probatoria del creditore della prestazione sanitaria, rispetto al creditore di altra prestazione, la giurisprudenza ha agevolato il ricorso alla prova presuntiva.

Al paziente, in ossequio al principio di vicinanza della prova, “è data la possibilità di ricorrere a presunzioni qualora sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale deve dimostrarsi il fatto invocato”.

La Corte ribadisce che nelle obbligazioni di “facere professionale”, a differenza che nelle altre obbligazioni, la causalità materiale non è assorbita dall’inadempimento; l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove malattie, è onere, quindi, del creditore-paziente provare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso.

In altri termini, il creditore-paziente deve allegare la negligenza del sanitario, ma deve provare sia l’evento dannoso, sia il nesso causale tra condotta del sanitario nella sua materialità (e cioè a prescindere dalla negligenza) ed evento dannoso.

Ciò posto, la Corte d’Appello salernitana non ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Riguardo al profilo della prova presuntiva del nesso causale è stato rilevato che, se è vero che la documentazione prodotta dal paziente non consente di dimostrare direttamente che l’intervento eseguito presso la Casa di cura era diretto a rimuovere una parte di vite metallica rimasta per errore nella gamba, la documentazione esaminata consente però di fondare una prova per presunzioni.

Infatti, il “certificato medico del 15 gennaio 2007, (data precedente al terzo intervento, ma successiva al secondo), nel riferirsi al secondo intervento eseguito presso il nosocomio di Salerno, attesta la esistenza di “esiti frattura gamba sinistra trattata in altra sede con chiodo endomidollare”.

Nella cartella clinica dell’anestesista e nel diario dell’intervento chirurgico si parla di “rimozione di chiodo endomidollare con il moncone della vite”.

Ed ancora, la certificazione della Casa di Cura del giugno 2007 redatta in occasione del terzo intervento riporta “rimozione dei mezzi di sintesi a seguito di frattura di gamba sinistra”.

Da tali elementi è pacifico che la Corte d’Appello riferisce in sentenza che il terzo intervento si è reso necessario per la “rimozione dei mezzi di sintesi, evidentemente inseriti a seguito della frattura della gamba sinistra, in occasione di un precedente intervento, eseguito presso l’ospedale di Salerno”.

Quindi il Giudice di merito, dà atto implicitamente che la terza operazione, avvenuta presso la struttura privata, aveva  la finalità di rimozione dei “mezzi di sintesi”.

Tale circostanza consentiva di valutare la rilevanza di tale profilo ai fini della prova presuntiva.

Per tali ragioni la decisione della Corte d’Appello viene cassata e il Giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza dei presupposti concreti della prova per presunzioni e, nel caso di positiva valutazione, esaminare il profilo risarcitorio oggetto dell’ultimo motivo di ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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