Morì dopo un intervento ‘non necessario’, 880mila euro di risarcimento ai parenti

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Riconosciuta dal giudice la lesione del diritto all’autodeterminazione consapevole della sottoposizione all’intervento chirurgico. Negato il danno morale

Quasi novecentomila euro di risarcimento (880.000) per il danno non patrimoniale a favore dei congiunti della vittima. E’ la cifra stabilita dal Tribunale di Pescara nella sentenza di condanna della società proprietaria di una casa di cura, per il decesso di un paziente di 81 anni  ricoverato presso la struttura per un aneurisma all’aorta addominale.
Il fatto risale a 14 anni fa; solo dieci anni dopo la morte del proprio caro, tuttavia, i familiari hanno avviato il procedimento giudiziario per chiarire le cause del decesso. I periti del Tribunale hanno individuato una sequela di errori nell’operato dei sanitari della clinica, a partire dalla decisione di sottoporre l’anziano a intervento chirurgico. Secondo i ctu il ricorso all’operazione non era strettamente necessario; vista la situazione clinica del paziente, peraltro molto anziano, sarebbe stato più opportuno perseguire altre modalità terapeutiche meno invasive, come ad esempio l’applicazione di uno stent per via endovascolare. Questa seconda ipotesi, invece, secondo la documentazione agli atti, non venne prospettata al paziente e secondo il giudice “è assolutamente ragionevole ritenere che tale disinformazione abbia comportato una scelta terapeutica assai rischiosa che altrimenti sarebbe stata con altre probabilità rifiutata dal paziente stesso, in alternativa alla meno rischiosa è più opportuna”.
I consulenti avrebbero poi individuato delle responsabilità mediche anche nelle modalità di esecuzione dell’intervento e nella gestione della fase post operatoria certificando il nesso causale tra la condotta dei medici e la morte. Il giudice ha ritenuto di accogliere le conclusioni del perito ritenute “pienamente condivise in quanto espresse all’esito sia di un attento esame della documentazione sanitaria sia di una analitica ricostruzione dell’esatta cronologia dei fatti sia di una equilibrata e serena valutazione delle note critiche del perito della clinica”. A sei giorni di distanza dall’intervento il paziente, nel frattempo trasferito presso l’Ospedale di Pescara, morì e secondo il Tribunale tale decesso “deve ritenersi imputabile a responsabilità sanitaria della struttura”.
Ai parenti dunque, con una pronuncia dello scorso 15 dicembre, è stato riconosciuto il danno subito dal loro caro dalla lesione al proprio diritto alla autodeterminazione consapevole della sottoposizione all’intervento chirurgico. Il giudice ha invece ritenuto di non accogliere la richiesta di risarcimento relativamente al danno morale chiarendo, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 2564/2012) che la persona che perde la vita a causa di lesioni può trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, consistito nella sofferenza morale provata tra infortunio e la morte, solo se in tale periodo di tempo sia rimasta lucida e cosciente. “La paura di dover morire provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali – si sottolinea nella sentenza –  è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima è stata in grado di comprendere che la propria fine era vicina”. Nel caso in esame tale circostanza non è stata dimostrata.
 
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