Paziente muore per inalazione di materiale per il calco dentale, odontoiatra non punibile

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responsabilità medica

Un grave incidente si è verificato durante un intervento odontoiatrico: una paziente, a causa dell’inalazione di materiale per il calco dentale, il Permlastic, ha avuto un’ostruzione dei bronchi e, successivamente, è morta. La Corte d’Appello di Milano ha però dichiarato l’odontoiatra non punibile, ritenendo che la sua imperizia fosse lieve e che avesse rispettato le linee guida cliniche previste, escludendo quindi la punibilità (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 17 novembre 2025, n. 37447).

L’inalazione di materiale per il calco dentale e la morte

Il 5 giugno 2019 l’odontoiatra effettuava presso uno studio dentistico il rilevamento dell’impronta dentale della paziente, utilizzando per il calco il materiale Permlastic.
Terminato l’intervento, la donna si era recata nel bagno dello studio, ove aveva accusato difficoltà respiratorie ed era stata colpita da arresto cardio respiratorio: immediatamente soccorsa dall’odontoiatra era stata trasferita in ospedale e intubata. Già dai primi esami era emersa una ostruzione dei bronchi per la presenza di tre corpi estrani che, una volta estratti, erano risultati composti dal materiale Permlastic utilizzato per effettuare il calco. La paziente era stata sottoposta a tracheotomia e a intervento chirurgico al polmone: dimessa il 14 agosto 2019, era stata trasferita presso l’Istituto di Veruno con tubo dell’ossigeno alla trachea e qui era deceduta.

Il GUP qualifica la condotta del dentista in termini di colpa per imperizia e negligenza. In particolare l’imperizia era consistita nell’aver riempito il porta impronta con una quantità eccessiva di materiale, mentre la negligenza era consistita nell’aver omesso di controllare che il materiale non fuoriuscisse e di intervenire, una volta accertata la fuoriuscita. Sempre secondo il GUP non era configurabile la causa di non punibilità in quanto l’imperizia non era lieve, costituendo il dovere di calibrare correttamente il quantitativo di sostanza l’essenza stessa della specifica prestazione medica in ragione degli elevati rischi di gestione, e la negligenza non rientrava nell’ambito di applicazione della causa di non punibilità.

La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna del GUP del Tribunale di Monza del 4 aprile 2023, ha dichiarato non punibile l’odontoiatra. Infatti, ha ritenuto insussistenti i profili di negligenza e ha ravvisato nella condotta dell’imputato la colpa lieve per imperizia, dichiarandolo non punibile.

L’intervento della Cassazione

L’odontoiatra si rivolge alla Corte di Cassazione dove lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della imperizia lieve e alla mancata assoluzione. Il ricorrente sostiene che vi sarebbe contraddizione fra l’assunto per cui l’imputato era incorso nell’errore consistito nell’apporre un quantitativo eccessivo di materiale da impronta e altre considerazioni formulate in sentenza, quale quella per cui una delle concause dell’exitus doveva essere individuata nella mancata attivazione nella vittima delle normali reazioni fisiche di inibizione e della reazione all’inalazione di corpi estranei e quella per cui non era stata individuata l’effettiva discrepanza rispetto alla quantità di materiale che sarebbe stato corretto inserire.

In sintesi, la Corte di secondo grado addebita al dentista di avere applicato troppo materiale, ma al contempo:

  1. afferma di non essere in grado di determinare i confini del comportamento alternativo lecito e salvifico.
  2. afferma che il sanitario si era trovato nella impossibilità di accorgersi del problema della fuoriuscita del materiale e delle conseguenze di tale fuoriuscita
  3. ammette che le stesse linee guida e le buone pratiche mediche impongono un utilizzo abbondante del materiale.

Ovverosia: viene contestato all’odontoiatra un errore tecnico nell’utilizzo del Permlastic in misura eccessiva e si ammette contestualmente che è fisiologico e anzi doveroso un utilizzo abbondante di tale materiale e che la spiegazione dell’esito infausto doveva essere ricercata in ragioni diverse e ulteriori, ossia nelle condizioni fisiche della paziente.

All’interno della stessa motivazione non è possibile sostenere l’una e l’altra tesi

All’interno della stessa motivazione non è possibile sostenere l’una e l’altra tesi, ossia, per un verso, che il materiale vada applicato in modo che fuoriesca e riempia tutte le creste e, per altro verso, che non si possa determinare il quantum di materiale da applicare.

E difatti il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Ad ogni buon conto, i fatti, non contestati nel loro decorso causale sopra descritto, si sono verificati sotto la vigenza del testo dell’art. 590 sexies c.p., come modificato dalla legge Gelli-Bianco, a norma del quale, quando l’evento dei reati commessi nell’esercizio della professione sanitaria si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate.

La Corte, dopo aver escluso il profilo di colpa consistente nella negligenza e dopo aver dato atto che l’utilizzo di porta impronta individuali e la scelta del materiale, così come il posizionamento della paziente fossero stati adeguati e conformi alle buone pratiche clinico odontoiatriche, ha ritenuto accertata l’imperizia in relazione all’errore esecutivo consistito nell’apporre nel porta impronta superiore un quantitativo eccessivo di materiale, che, inalato dalla paziente e solidificatosi nell’interno dell’albero bronchiale, aveva determinato l’ostruzione delle vie aeree e, infine, il decesso.

Morta per inalazione di materiale per il calco dentale: l’odontoiatra ha seguito le linee guida

Il Giudice di secondo grado, inoltre, partendo dalla stretta interdipendenza, nella procedura odontoiatrica in esame, fra la fase della gestione del materiale da impronta e la fase della vigilanza del paziente, ha qualificato in termini di colpa lieve l’imperizia, osservando che il rilevamento delle impronte (di per sé procedura odontoiatrica di natura ordinaria) era stato nel caso in esame reso più difficile a causa della mancata immediata risposta fisiologica della paziente alla inalazione della pasta e rilevando che, pur essendo stata utilizzata una quantità di materiale maggiore di quella necessaria, non era stato accertato in che misura ciò fosse avvenuto.

Qualificata l’imperizia come lieve, la Corte ha, indi, ritenuto operativa la causa di non punibilità operante, secondo quanto affermato da Sez. U, n. 8770 del 21/12/2017, nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse.

In tale percorso argomentativo, secondo il medico ricorrente vi è una contraddittorietà in realtà insussistente. La condotta dell’imputato è qualificata come imperita in relazione al riempimento del porta impronte con una quantità eccessiva di materiale: la Corte al riguardo si è espressa in termini chiari affermando di condividere la sussistenza di una responsabilità colposa dell’imputato in relazione all’errore esecutivo consistito nell’apporre un quantitativo eccessivo di materiale da impronta e ribadendo che il materiale era stato apposto in ogni caso in una quantità maggiore rispetto a quella necessaria.

Il ricorso viene respinto per inammissibilità.

Avv. Emanuela Foligno

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