La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di appello che aveva escluso la responsabilità del medico per la neonata morta per scompenso metabolico in poche ore. Secondo i giudici, non vi era prova che le condotte omissive del sanitario – tra cui la mancata prescrizione di esami ematici e la scelta di terapie poi rivelatesi inidonee – fossero in rapporto causale con l’evento letale.
Le perizie avevano infatti evidenziato che un ricovero anticipato avrebbe avuto solo “poche probabilità” di prevenire lo scompenso e che soltanto un intervento il giorno precedente avrebbe potuto offrire una possibilità di miglioramento. Una dinamica clinica rapida e con sintomi inizialmente ambigui ha portato la Cassazione a ritenere insussistente un nesso eziologico adeguatamente probabile tra le omissioni contestate e il decesso (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 18 novembre 2025, n. 30380).
I fatti
I genitori della neonata hanno citato in giudizio il medico, ricostruendo nel dettaglio la vicenda clinica. Il sanitario aveva seguito il parto e monitorato le condizioni della piccola nei giorni successivi. Quando la neonata aveva manifestato uno stato febbrile, il medico aveva prescritto un antipiretico, ritenendo – anche dopo ulteriori sollecitazioni dei genitori – che si trattasse di una semplice influenza con raffreddore. Con il progressivo peggioramento dei sintomi, aveva modificato la terapia fornendo nuove indicazioni telefoniche per iscritto, ma tale cura si era poi rivelata inidonea.
Nel frattempo, la bambina aveva iniziato a presentare fiato corto e scariche di diarrea. A a fronte di questi segnali, il sanitario aveva prescritto unicamente enterogermina, ipotizzando un’alterazione della flora intestinale. Il 30 gennaio 2012, constatato un ulteriore, significativo peggioramento, i genitori avevano portato la figlia in ospedale, dove era stata immediatamente intubata. La neonata era deceduta nella notte successiva, con diagnosi di chetoacidosi diabetica, ipertensione polmonare, disfunzioni multiorgano e shock cardiogeno.
La vicenda giudiziaria
A seguito dell’accaduto era stato instaurato un processo penale, conclusosi con la condanna del medico in primo e secondo grado. La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, aveva poi annullato la sentenza dichiarando la prescrizione del reato di omicidio colposo e rimettendo la decisione sulle domande civili al giudice competente. Riassunto il giudizio davanti alla Corte di appello civile, i genitori avevano chiesto il risarcimento dei danni, in particolare non patrimoniali, sia in proprio sia a titolo ereditario, compreso il pregiudizio da perdita di chance.
Il Collegio adito aveva dapprima dichiarato inammissibile la richiesta del medico di chiamare in causa la propria assicurazione, rilevando che il giudizio di rinvio aveva natura “chiusa” e non consentiva l’estensione del contraddittorio. In ogni caso, la Corte di appello aveva rigettato la domanda dei genitori per difetto di prova del nesso causale tra le omissioni del sanitario e la neonata morta per scompenso metabolico.
Avverso questa decisione hanno proposto ricorso per Cassazione i genitori della piccola vittima sottolineando che la Corte di appello avrebbe errato obliterando il giudizio probabilistico sotteso allo scrutinio della sussistenza della responsabilità civile, mancando di considerare che, come desumibile anche dalle decisioni penali di merito precedenti la declaratoria di prescrizione in sede di legittimità, nonostante il sottopeso della piccola, indice fattoriale di aumento del rischio diabetico neonatale, non erano stati prescritti gli opportuni esami del sangue, con emocromo e glicemia, nel quadro di una superficiale sottovalutazione dei sintomi nonché della necessità di ricovero, aggravando lo scompenso con le prescrizioni di trattamento steroideo fatte il giorno prima del decesso, tenuto conto che un’adeguata terapia sulfonilurea avrebbe invece evitato l’aggravarsi dello stato di salute.
Neonata morta per scompenso metabolico, non provato nesso causale
Tutte le censure sono inammissibili. la Corte di appello, in base agli accertamenti peritali svolti in sede penale, ha escluso che le omissioni del medico convenuto fossero da mettere in relazione causale con il decesso, potendosi “solo ipotizzare” che l’anticipazione dell’ospedalizzazione avrebbe avuto – comunque – “poche probabilità di prevenire il successivo scompenso metabolico”, e che solamente un anticipo al giorno 29 gennaio 2012 avrebbe avuto la “possibilità” di stabilizzare i sintomi e portare a un miglioramento.
Si tenga anche presente che il giorno 29/1/2012 i genitori avevano comunicato al medico la presenza del sintomo di fiato corto, laddove nella letteratura scientifica internazionale si dava atto dell’ambiguità dei sintomi in rilievo ovvero della mancanza, in quel momento, di strumenti per un’interpretazione corretta, secondo una valutazione ex post, degli stessi, mentre gli accadimenti erano precipitati in modo tumultuoso, ossia erano divenuti univocamente interpretabili, successivamente e rapidamente, senza che si potesse affermare un rapporto eziologico in termini idoneamente probabilistici tra condotta omissiva riscontrata ed evento solo, in tesi, possibilmente evitabile.
Stante quanto riassunto è chiaro che di tale accertamento fattuale le censure proposte chiedono conclusivamente un riesame, estraneo alla Corte di Cassazione.
La domanda di perdita di chance
Ciò posto, si può discorrere di vero e proprio vizio censurabile solo quando il Giudice di merito disattenda il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime.
Venendo alla domanda di perdita di chance, la S.C. osserva che della suddetta posta risarcitoria può ipotizzarsi una risarcibilità se, sulla base della prova scientifica acquisita, esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità, sulla base dell’eziologica certezza della sua riconducibilità all’errore medico, che la vittima avrebbe potuto sopravvivere.
Come già detto, il Giudice ha escluso l’eziologica certezza in parola, e ha parimenti negato, implicitamente quanto univocamente, si trattasse di una maggiore e apprezzabile possibilità tale da divenire bene della vita tutelabile.
Avv. Emanuela Foligno






