Respinto il ricorso di un automobilista accusato della morte del pedone investito per essersi messo alla guida nonostante la sua condizione fisica fosse pregiudicata dall’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10388/2021 si è pronunciato sul ricorso di un automobilista condannato per la morte del pedone investito, contro il diniego da parte dei Giudici del merito della circostanza attenuante ex art. 589-bis comma 7 cod. pen. per il reato di omicidio stradale. Nel rivolgersi ai Giudici del Palazzaccio l’imputato contestava alla Corte territoriale di non aver valutato “che nella relazione della polizia giudiziaria sull’incidente, in atti, si rappresenterebbe che il pedone deceduto avrebbe violato l’art. 7 comma 1 e 14 c.d.s. per non aver rispettato il divieto di transito e ciò costituirebbe una prova inconfutabile del concorso nella produzione dell’evento, perché la presenza sarebbe stata ingiustificata”.
La Corte di appello avrebbe attribuito alla segnaletica orizzontale un significato errato, “perché la linea demarca la zona di rispetto che non può essere superata dalle auto ma non consente comunque ai pedoni di stazionarvi”. La linea, in altri termini, non sarebbe a protezione dei pedoni.
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente.
La corte territoriale, infatti, aveva correttamente motivato che l’investimento non fosse dipeso in nessun modo dalla condotta della vittima. “Non è, infatti, la presenza della vittima che di per sé assume rilevanza causale”, ma è “la condotta del terzo che deve inserirsi nel decorso causale dell’agente dando così vita ad una situazione di causalità cumulativa”.
Con motivazione immune da vizi logici la Corte di appello aveva ritenuto che il decorso causale fosse iniziato “quando l’imputato si mise alla guida della vettura nonostante la sua condizione fisica fosse pregiudicata dall’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, perdendo così un appropriato controllo delle proprie azioni”.
La causazione esclusiva dell’evento era stata poi ritenuta in base alle modalità della condotta, poiché l’imputato aveva una velocità di 86 km/h rispetto al limite di 30 km/h. L’impatto era poi avvenuto oltre la carreggiata, sicché l’imputato aveva assunto anche una errata traiettoria di marcia.
Per i Giudici del Supremo Collegio era dunque irrilevante nel decorso causale “che il pedone fosse nel punto di impatto perché se l’imputato avesse viaggiato in normali condizioni psico-fisiche, alla velocità prevista e mantenendo la traiettoria corretta l’investimento della vittima non sarebbe avvenuto”.
La redazione giuridica
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