Motociclista morto investito, riconosciuto il danno da perdita parentale anche ai nipoti

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La Suprema Corte si allinea alle precedenti decisioni che hanno riconosciuto il danno da perdita parentale anche ai piccoli nipoti non conviventi (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29261).

La vicenda

Il ciclomotore era stato tamponato dal veicolo (mentre effettuava un sorpasso da destra), quindi, è stata ritenuta sussistente la colpa esclusiva del tamponante, obbligato a rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo antistante in modo tale da garantire sempre l’arresto tempestivo, in condizioni di sicurezza, del proprio mezzo, evitando di collidere contro il veicolo che lo precede.

I congiunti della vittima si rivolgono all’Assicurazione garante per le Vittime della Strada, chiedendo la condanna al risarcimento del danno, iure proprio e iure hereditatis, per la morte del familiare a seguito di sinistro stradale, ed in particolare per le lesioni riportate a seguito dell’investimento da parte di una autovettura mentre era alla guida di un motociclo Vespa Piaggio.

Disposte due CTU, una relativa al sinistro, l’altra medico-legale, il Tribunale accoglie parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento per oltre 300 mila euro complessivi.

I Giudici di secondo grado hanno anche precisato che non erano emerse circostanze idonee a ravvisare una condotta di guida della vittima tale da determinare una diversa presunzione di responsabilità del tamponante

Il risarcimento danni

La Corte d’appello di Catania quindi incrementa gli importi: condanna UnipolSai Assicurazioni s.p.a., nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., a pagare a C.A. €249.010,00, €112.366,14, €1.375,00 ed €570,33, a P.D. e P.S., per ciascuna, €269.200,00, a P.C.F. €238.915,00, a P.D., P.S., P.C.F., P.E. e P.A., in solido, €2.750,00 ed €1.140,66, a P.E., per conto del figlio minore E.O., €25.717,12, a P.A., per conto dei figli minori S.F.A. e S.C.B., rispettivamente €25.717,12 e €25.132,64.

Per quanto qui di interesse, il danno parentale veniva liquidato:

  • Valore punto base €3.365,00 – Età vittima primaria anni 61: punti 16 Per la moglie ed i figli conviventi; C.A. (moglie): vittima secondaria, anni 60, punti 18 – Convivenza, punti 16; – Sopravvivenza altri congiunti (6), punti 9 – Qualità ed intensità della relazione affettiva, punti 15 (valore medio) – Totale punti 74 per €3.365,00: danno da perdita parentale €249.010,00.
  • Per le 2 figlie: vittime secondarie, anni 25, punti 24 – Convivenza, punti 16 – Sopravvivenza altri congiunti (5), punti 9 – Qualità ed intensità della relazione affettiva, punti 15 (valore medio) – Totale punti 80 per €3.365,00: danno da perdita parentale, per ciascuna, €269.200,00.
  • Per il figlio: vittima secondaria, anni 38, punti 22 – Convivenza, punti 16 – Sopravvivenza altri congiunti (6), punti 9 – Qualità ed intensità della relazione affettiva, punti 8 (in ragione dell’età maggiore rispetto alle altre due figlie di P.B.) – Totale punti 71 per €3.365,00: danno da perdita parentale €238.915,00.
  • Per i 2 figli non conviventi: danno da perdita parentale €191.805,00 ciascuno.

Ed ancora, alla luce del legame con il nonno, spettava anche il danno parentale in favore dei 2 nipoti, diminuendo il valore base previsto (€1.461,20) del 60% al 40%, cioè €25.717,12, ciascuno in ragione della mancata espressa previsione in tabella della figura del nipote, per cui il danno andava liquidato nei termini seguenti.

Il ricorso in Cassazione

L’intervento della Corte di Cassazione viene sollecitato dalla Unipol Assicurazioni che censura l’esatta dinamica del sinistro e la liquidazione del danno non patrimoniale, ma tutte le censure vengono respinte.

La ricorrente, in sintesi, sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare l’effettività e consistenza del rapporto parentale, rispetto al quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, diversamente da quanto fatto dal Tribunale (che aveva calibrato il petitum sulle effettive allegazioni probatorie degli attori). Sostiene ancora che la Corte si è limitata a produrre un sistema di automatismo liquidativo.

La censura non viene accolta perché è stata omessa l’illustrazione della motivazione della sentenza di primo grado. Non è, infatti, possibile stabilire se vi sia stato un accertamento da parte del Tribunale in ordine alle circostanze richiamate nel motivo. Ove un tale accertamento vi sia stato, non essendo stato proposto un gravame da parte della ricorrente, sul medesimo si sarebbe formato un giudicato interno, con efficacia preclusiva della censura qui proposta, per cui la Corte territoriale, fermo il detto accertamento, si sarebbe legittimamente e correttamente limitata alla riliquidazione effettuata.

Anche il richiamo alla determinazione del danno seguendo tutti i parametri previsti, da prendere a corretta base di calcolo, viene considerato generico, per cui il motivo resta affetto da difetto di specificità.

Conclusivamente, viene confermata la sentenza di secondo grado.

Avv. Emanuela Foligno

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