Ossigenoterapia, cecità del neonato e domanda di perdita di chance

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Importante intervento della Suprema Corte sulla domanda di perdita di chance: è sufficiente che il riferimento alla chance, sia implicito nella domanda o si possa ricavarlo dalla sua interpretazione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29328).

La vicenda

Il neonato, risultato totalmente cieco subito dopo la nascita, è stato ricoverato in incubatrice e trattato con ossigenoterapia. Anni dopo viene accertato che la sua cecità non era congenita, come affermato dai medici dell’Ospedale di Lecce, ma causata dal trattamento di ossigeno.

Difatti, nel corso di una visita oculistica effettuata anni dopo, i genitori del bambino hanno appreso che la cecità del figlio non era congenita, ma dovuta al trattamento di ossigenoterapia fattogli durante quei primi giorni di vita, in dosaggio non controllato, e comunque riconducibile alle cure ricevute dopo la nascita.

Il Tribunale di Lecce, pur ravvisando profili di negligenza, ha escluso un nesso di causa con il danno. Tuttavia, il Giudice ha aderito alle conclusioni dei consulenti di parte, ed ha condannato i convenuti al risarcimento del danno, in circa un milione di euro. Ha escluso che il diritto al risarcimento si fosse prescritto, in quanto il termine decorreva da quando il danneggiato è venuto a conoscenza che il danno non era congenito, ma procurato dalla condotta dei sanitari.

La Corte di appello, dopo avere rinnovato la CTU, ha riformato parzialmente la decisione di primo grado dichiarando il difetto di legittimazione passiva della ASL e della Gestione Liquidatoria, ha ritenuto responsabili i 2 medici convenuti ed ha ridotto significativamente il risarcimento, fissato in 205.000 euro.

La ratio della decisione è la seguente: il Tribunale ha disposto una CTU che ha escluso responsabilità dei medici, cioè ha escluso che la cecità sia addebitabile alla terapia di ossigeno ed ha invece ricondotto la patologia alle condizioni fisiche del neonato (prematuro) al momento del parto.

Le consulenze tecniche

Il Tribunale ha disatteso questa CTU ed ha aderito a quella di parte. La Corte di appello, invece, ha rinnovato la CTU che ha ribadito le conclusioni del primo grado. Dunque: sia la CTU del primo grado che quella di appello hanno concordato sulla assenza di responsabilità quanto alle cause del danno, salvo una probabile incidenza quanto al suo aggravarsi.

Ebbene, preso atto delle due CTU, i Giudici di appello affermano che la cecità è dovuta molto probabilmente alle condizioni del feto, nato prematuro; può esservi stata lontana concausa nella terapia di ossigeno, ma sicuramente quella concausa non ha un ruolo preponderante, che invece è da attribuirsi alla nascita prematura, ed alle condizioni fisiche di tale nascita (1400 grammi di peso).
Dunque, non ha importanza stabilire se l’ossigeno terapia sia stata prolungata troppo, o abbia avuto eccessivo dosaggio, posto che non è lei la causa della cecità, e ciò senza tacere del fatto che, al momento della nascita della vittima (1983), non vi erano adeguate conoscenze sul ruolo della terapia di ossigeno e sulla quantità di esso, e che neanche oggi tali conoscenze sono sufficienti. Con la conseguenza che non è possibile dire quale fosse la quantità esatta o la durata esatta……. comunque tale dato non è rilevante, posto che la causa più probabile è la condizione di prematurità della nascita”.

Entrambi i Giudici di merito hanno aderito alla tesi dei CTU ed entrambi sono stati concordi circa il fatto che vi sia stato un difetto di monitoraggio del neonato che, se adeguatamente fatto, avrebbe consentito una cura sperimentale o terapeutica che avrebbe potuto avere, sia pure modeste, probabilità di ridurre la cecità, ossia di impedire che si aggravasse. Ciò, tradotto in termini giuridici, equivale a una perdita di chance meritevole di risarcimento.

Il ricorso in Cassazione

Questo ragionamento viene censurato sia dal danneggiato (nel frattempo maggiorenne) sia da uno dei due medici soccombenti.

Tutte le censure svolte sia dal danneggiato ricorrente principale, sia dal Medico, riguardano la sussistenza di un nesso di causa tra la terapia e la cecità, vale a dire quale sia stata in ultima analisi la causa della patologia.

I Giudici di merito, secondo i ricorrenti, hanno preso atto che, secondo i CTU, quel tipo di cecità dipende da molteplici fattori, compresa la terapia di ossigeno, ma non dicono alcunché sulla ragione per la quale questa ultima causa possibile (terapia di ossigeno) non avrebbe influito. In altri termini, non vi sarebbe motivazione sull’apporto causale della terapia: non si è tenuto conto del ruolo di ogni possibile concausa.

Ed ancora, il danneggiato sostiene che quella che era una occasione, o meglio, come è letteralmente ritenuto, una condizione che ha favorito il danno, viene elevata a causa. La nascita prematura era invece da considerarsi soltanto una condizione preesistente, una condizione di predisposizione alla patologia, qualificazione obbligata in assenza di una prova del fatto che la nascita prematura fosse la causa della patologia: in assenza di tale prova, in altri termini, quella condizione non poteva che essere degradata ad occasione, o a mero antecedente di predisposizione.

La Suprema Corte respinge tutte le censure, principali e incidentali

Viene premesso che il Giudice di merito ha prestato adesione a due CTU di eguale contenuto, ed ha motivato adeguatamente questa sua scelta. Le osservazioni fatte dai CTP sono state tenute in considerazione in ragione del fatto che, avendole assunte a base della sua decisione il Giudice di primo grado, sono poi state oggetto di appello.

Ciò detto, da un lato, il danneggiato non può contestare in Cassazione la scelta del Giudice di merito di aderire alla CTU al fine di contestare l’accertamento svolto in quella consulenza. Per altro verso, rimane pacifico il principio secondo cui (13918/2022) il ricorrente che contesti un travisamento da parte del Giudice di merito dei fatti accertati dal CTU, deve indicare la rilevanza che tale travisamento ha avuto, ossia deve dimostrare che quel travisamento ha inciso sulla decisione, che senza di quello, sarebbe stata diversa.

La causa più probabile della cecità

Intanto, emerge chiaramente dalla motivazione della decisione di secondo grado come i CTU abbiano ritenuto che quella cecità avesse cause plurime. Emerge altresì che essi hanno ipotizzato come più probabile quella dovuta alla nascita prematura, nel senso che quella condizione è stata, pur nella pluralità di cause, il principale fattore di rischio. Dunque, non è fondato sostenere che i Giudici di merito, pur preso atto che i fattori di rischio erano più di uno, non hanno motivato sulla ragione per la quale hanno negato valore preponderante alla terapia di ossigeno. Lo hanno in realtà fatto, aderendo alle conclusioni della CTU, secondo cui quella terapia non è stata la causa più probabile. E nella consulenza non mancano ragioni di tale valutazione, che la sentenza ripercorre di appello ripercorre.

Il fatto che i CTU hanno ritenuto quale causa più probabile la nascita prematura e le condizioni fisiche del neonato, rende conto della infondatezza delle successive censure: non si può cioè rimproverare alla Corte di merito di non avere tenuto conto della durata della ossigenazione e della quantità di ossigeno erogata. Secondo il ricorrente questo dato sarebbe stato importante ed i Giudici di merito lo avrebbero travisato.

Il criterio di accertamento della causalità

Ebbene, accertato che l’ossigenazione non è stata la causa più probabile, che invece è da ravvisarsi nella nascita prematura, non ha rilievo stabilire quanta ossigenazione è stata somministrata. Per potere affermare che l’ossigenazione è stata eccessiva (per durata o per quantità) serviva dimostrare che si avesse in quel momento una certa consapevolezza della misura in cui andava fatta, mentre è emerso che tale conoscenza non era disponibile all’epoca dei fatti, e non lo è tuttora.

L’accertamento dei fatti ha stabilito che la causa preponderante è da rinvenirsi nella nascita prematura, quindi tutte le censure svolte circa lo scarso rilievo dato alla ossigenazione, sono inammissibile poiché contrastano con un preciso accertamento in fatto.

In conclusione, i Giudici di merito hanno correttamente applicato il criterio di accertamento della causalità, perché si sono posti il problema di quale sia stata la causa più probabile tra quelle ipotizzabili, ed hanno, con ausilio di due CTU, una in primo e l’altra in secondo grado, accertato che la causa più probabile non è stata la condotta dei sanitari, bensì la nascita prematura in determinate condizioni di salute.

Avv. Emanuela Foligno

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