Le Sezioni Unite della Cassazione hanno fornito precisazioni in merito alle multe stradali non notificate e alle tempistiche per il ricorso

Quali sono le tempistiche per fare ricorso in caso di multe stradali non notificate?
La sentenza n. 22080/2017 delle Sezioni Unite di Cassazione ha specificato che in caso di multe stradali non notificate, l’automobilista avrà 30 giorni di tempo per fare ricorso.

I giudici specificano che si tratta di un’azione che non ha natura recuperatoria.

Questo perché a chi fa ricorso contro le multe stradali non notificate non è garantita la possibilità di proporre tutte le difese che avrebbe potuto esercitare nel caso in cui la notifica fosse stata correttamente effettuata.
Qualora l’amministrazione, invece, non riesca a dimostrare che la notifica è stata effettuata, la pretesa sanzionatoria è da ritenersi estinta.

Chi riceve una cartella di pagamento senza aver avuto la notificazione del verbale di accertamento non è, però, privato di tutela nel confronti dell’amministrazione.

Va però specificato che questa andrà esercitata entro un certo termine di decadenza.
Quello cioè di durata pari a quello del quale si sarebbe potuto avvalere nel caso in cui, avendo ricevuto la notifica, avrebbe comunque contestato la sanzione.
Nel caso in esame, un automobilista aveva deciso di fare ricorso nei confronti di un’amministrazione in opposizione alla cartella di pagamento notificatagli per multe.
Il ricorrente, infatti, aveva dedotto di non aver ricevuto alcuna notificazione del verbale di accertamento posto a base della cartella impugnata.
Per questa ragione, in Cassazione aveva censurato la sentenza impugnata che ha reputato inammissibile la sua opposizione in quanto tardiva.
Per il soggetto multato tale rimedio si potrebbe adottare in via autonoma e senza limiti di tempo .
Questo però solo quando si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per difetto del titolo esecutivo.
Il Comune, però, non era dello stesso avviso.
Per l’amministrazione, infatti, l’unica opposizione proponibile è quella recuperatoria.
A patto che sia avanzata entro i 30 giorni decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento.
Poiché sia il Comune che il ricorrente hanno fatto riferimento a opposte pronunce della Cassazione sul tema delle multe stradali non notificate, sul caso si sono espresse le Sezioni Unite.

Per i giudici, l’azione esercitata dopo la notifica della cartella non è recuperatoria in senso proprio.

Questo a differenza dell’ordinanza di ingiunzione non notificata.
Questa consente di recuperare, dopo la notifica della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale non ci si è potuti avvalere per tempo a causa dell’omessa o invalida notificazione.
In quest’ultimo caso, infatti, il destinatario dell’ingiunzione della cartella può recuperare tutte le difese che avrebbe potuto svolgere contro di essa.
Ciò può avvenire sia sul piano formale, sia su quello sostanziale.
Pertanto, le Sezioni Unite ritengono che i termini per fare ricorso, a pena di inammissibilità, siano i 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
 
 
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