Condannato il medico del Pronto Soccorso in entrambi i gradi di merito per omissione diagnostica. Ha dimesso la paziente sottovalutando i dati clinici e di laboratorio.
La vicenda
Dopo gli accertamenti strumentali e di laboratorio effettuati nella notte tra il 27 e il 28/02/2015, l’imputato aveva dimesso la paziente con la diagnosi di “riferito dolore toracico in ipertesa” con indicazione di terapia farmacologica. Il 03/03/2015, la paziente si era recata presso il medico di base (poi assolto) in considerazione della permanenza del dolore al torace e che questi, attesa la presenza di un picco glicemico, aveva concordato un ulteriore ricovero. La donna, tornata al domicilio, aveva lamentato dispnea e dolore toracico e il medico del 118 intervenuto sul posto (poi assolto) aveva attribuito la sintomatologia a uno stato ansioso dopo avere appreso del pregresso accesso ospedaliero e della relativa dimissione. Alle ore 20.14 del 03/03/2015, la paziente si era recata presso lo stesso pronto soccorso, attesa la persistenza dei sintomi, dove era quindi deceduta – dopo la diagnosi di sindrome coronarica acuta – per asistolia refrattaria alle manovre di ECP.
Nell’atto di esercizio dell’azione penale viene contestato all’imputato, nella qualità di medico di pronto soccorso, di omissione diagnostica per avere dimesso la paziente poche ore dopo il ricovero (avvenuto alle 22.09 del 27/02/2015) nonostante i dati clinici (dolore toracico e l’anamnesi di crisi ipertensiva) e di laboratorio (aumento della troponina) facessero ipotizzare un infarto del miocardio, contribuendo a cagionare il decesso della paziente medesima, sopravvenuto il 04/03/2015.
La vicenda giudiziaria
I Giudici di merito hanno dato conto che gli esami disposti in occasione del primo accesso presso il pronto soccorso erano senz’altro indicativi di un problema cardiaco, a fronte dei quali l’imputato avrebbe dovuto disporre la ripetizione della troponina. Oltre a questo il Perito ha anche censurato la scelta di non effettuare un ecocardiogramma. Sulla base delle osservazioni del Perito, in presenza di dolore toracico, era assolutamente necessario procedere a una diagnosi differenziale tra patologie in grado di determinare un esito letale e che un corretto approccio avrebbe imposto l’effettuazione di un ecocardiogramma e la ripetizione del dosaggio delle proteine sieriche, tanto in adesione alle linee guida applicabili nel caso concreto nella gestione delle sindromi coronariche acute (SCA). In tal modo essendosi determinato – per effetto di tale omissione diagnostica – un ritardo diagnostico che aveva favorito la progressione della patologia sino all’esito finale.
L’intervento di rigetto della Corte di Cassazione
Il motivo è inammissibile e infondato per quanto riguarda il lamentato difetto di motivazione nella parte in cui ha recepito le conclusioni spiegate da parte del perito nominato dal Tribunale a preferenza di quelle espresse dai consulenti del P.M. e delle parti civili, nonché per avere omesso la necessaria motivazione in ordine alle dichiarazioni degli ausiliari, nella parte in cui questi avrebbero – deduttivamente – ritenuto carente la prova del nesso di causalità tra le omissioni addebitate all’imputato e la morte della paziente, non avendo quindi i Giudici di merito tenuto adeguatamente conto della valenza causale da attribuire al comportamento dei sanitari intervenuti dopo il 27/02/2015, ovvero a eventuali eventi patologici autonomi sopravvenuti dopo tale data (Cassazione Penale, sez. IV, 24/04/2024, n.19626).
In punto di controllo sulla motivazione, il Giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del Perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, bensì è sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del Perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del Consulente.
Nel caso di specie, quindi, non era richiesto uno specifico onere motivazionale sul punto. Fermo restando, comunque, che i giudici di merito hanno operato una puntuale disamina delle argomentazioni e delle conclusioni – contrapponendole a quelle esposte dagli altri ausiliari – formulate da parte del consulente dell’imputato.
Il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento letale
Ed ancora, le sentenze di merito hanno dato compiutamente e correttamente conto del nesso di causalità sussistente tra la condotta omissiva addebitata al medico di pronto soccorso e l’evento letale, con un complessivo percorso argomentativo pienamente aderente ai principi di diritto della materia mirabilmente sintetizzati dalla Suprema Corte.
Le sentenze di merito hanno evidenziato, sia il tenore della condotta doverosa omessa, che (in applicazione dei principi in tema di giudizio controfattuale), la sua concreta incidenza sull’evento morte, con una valutazione pienamente calata nelle specifiche contingenze del caso concreto.
Il decesso della paziente è stato ricondotto a un infarto acuto del miocardio seguito da choc cardiogeno e proprio per questa ragione sono stati esaminati i profili di colpa omissiva ravvisabili nei confronti del medico di pronto soccorso.
Considerati i sintomi manifestati dalla paziente all’ingresso in P.S. e gli esiti di dubbia interpretazione dell’ECG e della Troponina sierica, bisognava effettuare un ecocardiogramma e ripetere il prelievo per la Troponina, atteso che risultava comunque di valore superiore di circa il triplo rispetto ai valori normali (41,73 rispetto a un valore di sicura esclusione del danno miocardico compreso nel range pari a 0/15).
Ergo, il medico di P.S. è colpevole di omissione diagnostica, per avere omesso di procedere a una diagnosi differenziale tra le patologie in grado di determinare un esito letale. Oltretutto considerandosi anche che tale condotta doverosa sarebbe stata comunque necessaria anche in presenza di un ECG negativo, perché lo stesso può presentarsi privo di alterazioni in un quinto dei pazienti con dolore toracico conseguente a sindrome coronarica acuta.
Avv. Emanuela Foligno