Con la sentenza depositata il 2 maggio 2016 n. 465, il Tribunale di Trento, Sezione civile, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha fornito interessanti precisazioni in tema di responsabilità per i danni causati da animali domestici.
In particolare il Tribunale è stato chiamato a decidere se anche nel caso in cui il nostro cane è condotto al guinzaglio, siamo comunque responsabili se lo stesso aggredisce e morde un passante.
Questo lo svolgimento dei fatti.
Una donna viene improvvisamente aggredita da un cane di grossa taglia che era condotto dal proprietario con un lungo guinzaglio e sprovvisto di museruola.
L’animale causava alla donna una profonda ferita alla mano sinistra per cui le venivano applicati circa trenta punti di sutura. L’attrice asseriva che, stando alla stima effettuata dal proprio consulente tecnico, le lesioni subite le avevano comportato danni permanenti dell’integrità psicofisica quantificabili in misura del 30%, oltre un’inabilità temporanea di 112 giorni di durata.
Il proprietario del cane si difendeva ritenendo che fosse stato il comportamento della donna, che con una repentina mossa, avvicinava la mano al muso dell’animale, a spaventarlo e quindi a far si che la azzannasse e, pertanto, l’incidente era stato causato dal comportamento imprevedibile e imprudente della danneggiata.
Le dichiarazioni rese dai testimoni, però, ricostruivano la vicenda avvalorando la tesi sostenuta dalla danneggiata.
Per il Tribunale di Trento del fatto lesivo deve rispondere il solo convenuto, sia in ragione dell’incontestata relazione d’uso con il cane (potendosi questa ravvisare anche per il solo fatto di avere l’animale presso di sé, anche senza trarne utilità economica), sia perché nella circostanza il convenuto, avendo la custodia del cane e, quindi, essendo nelle condizioni di esercitare sullo stesso un effettivo potere di governo, era tenuto ad attivarsi per evitare danni a terzi e, invece, nella circostanza non adottò alcuna particolare precauzione.
Per quanto attiene alla natura e all’entità dei danni oggetto della domanda al vaglio del Tribunale, a seguito dell’aggressione subita la danneggiata riportava una “lesione incompleta (in un caso parcellare) di due tendini (uno estensore, l’altro flessore) del primo dito della mano sinistra”, che ha poi determinava, con “lo sviluppo di complicanze tardive”, la “perdita di parte della funzione di opposizione del primo dito”.
Alla donna è stata riconosciuta un’invalidità permanente al 23% e il risarcimento del danno cui è tenuto il responsabile supera i 90 mila euro.
Ebbene, per il Tribunale di Trento dell’evento lesivo deve rispondere il solo convenuto, sia ai sensi dell’art. 2052 c.c., in ragione dell’incontestata relazione d’uso con il cane, potendosi questa ravvisare anche per il solo fatto di avere l’animale presso di sé, anche senza trarne utilità economica, come statuito da condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Prato 16.1.2008), sia comunque perché nella circostanza il convenuto, avendo la custodia del cane e, quindi, essendo nelle condizioni di esercitare sullo stesso un effettivo potere di governo, era tenuto ad attivarsi per evitare danni a terzi.
Nel caso de quo dall’espletata istruttoria è emerso che lo stesso non adottò alcuna particolare precauzione, ed ha così violato anche l’art. 2043 c.c., tenuto conto sia del fatto che l’animale era privo di museruola e condotto con una corda lunga 3-4 metri, verosimilmente non adatta alle caratteristiche fisiche e all’indole dello stesso, che della circostanza che il convenuto non fu neppure in grado di governare il cane, contenendone per tempo e in modo efficace l’impulso aggressivo.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno subito dall’attrice, il Tribunale di Trento, in applicazione delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, ha liquidato il danno per invalidità permanente nella somma di Euro 81.039,00, corrispondente all’importo riferibile alle invalidità del 23%, valore medio fra quelli (22% e 24%) indicati dal consulente tecnico, “avuto riguardo all’età dell’infortunata (56 anni) al momento del fatto”.
Secondo il Tribunale, invece, non vi era motivo “di procedere a un ulteriore aumento personalizzato del detto importo, non ravvisandosi nel caso di specie la ricorrenza di peculiarità relative ad aspetti anatomo–relazionali e/o ad aspetti di sofferenza soggettiva in grado di giustificarlo”.
Quanto, infine all’inabilità temporanea dell’attrice, il Tribunale, sempre in applicazione delle Tabelle di Milano, riteneva congruo “liquidare, in conformità alla richiesta formulata da parte attrice in sede di conclusioni, la complessiva somma di Euro 9.072,00”.
In conclusione, dunque, il danno non patrimoniale subito dall’attrice veniva quantificato dal Tribunale nella somma complessiva di €. 90.111,00= .
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Trento condannava il convenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 91.157,00 in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Avv. Maria Teresa De Luca



