L’automobilista, il 23/11/2016, alla guida della Ford Focus, mentre percorreva la rampa di collegamento dalla S.S. 1 Aurelia, all’incrocio ometteva di dare la precedenza nonostante la presenza di apposita segnaletica orizzontale e verticale ed andava a scontrarsi con la bicicletta da corsa che percorreva la suddetta via, cagionando al ciclista lesioni personali.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Grosseto dichiarava l’automobilista colpevole condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme relative alla circolazione stradale cagionato al ciclista lesioni personali giudicate guaribili in sessanta giorni, oltre alla sospensione della patente di guida per un anno. La Corte d’appello di Firenze (sentenza del 24/5/2022) ha confermato la sentenza.
In Cassazione l’imputato deduce che la Corte di merito ha motivato la conferma della sentenza di primo grado enucleando una condotta diversa (tamponamento) rispetto a quella ipotizzata nel capo di imputazione (mancanza di precedenza) e per cui è stato rinviato a giudizio.
Dalla lettura del capo di imputazione si evince che la condotta contestata è quella di avere omesso di dare la precedenza, nonostante la presenza di apposita segnaletica orizzontale e verticale, e di essere andato così a collidere contro il ciclista.
Il ragionamento della Cassazione
Ebbene, confrontandosi con detta contestazione, entrambe le sentenze di merito, nel ritenere l’imputato responsabile del reato a lui ascritto, hanno in primis escluso che il ciclista sia caduto da solo in ragione di un’insidia. Quindi hanno reputato il sinistro eziologicamente collegato alla condotta di guida della Ford che, prima aveva omesso di dare la dovuta precedenza, e immediatamente dopo, essendosi immesso nel flusso del traffico lungo la stessa direttrice di marcia della bicicletta, l’aveva urtata da dietro poco dopo l’incrocio, causandone la caduta al suolo e le conseguenti lesioni.
Non sono due condotte differenti, come sostiene l’imputato, bensì una medesima condotta che consta di due momenti strettamente interconnessi da un punto di vista logico e temporale, nel senso che il mancato rispetto dell’obbligo di dare la precedenza è il prius del successivo tamponamento del velocipede.
La Cassazione rigetta il ricorso con condanna alle spese (Cassazione Penale, sez. IV, dep. 04/03/2024, n.9182).
Avv. Emanuela Foligno