Obbligo di precedenza violato non presuppone la responsabilità esclusiva del sinistro (Cass. civ., n. 31142/2022).

Obbligo di precedenza non rispettato e riparto della responsabilità nella causazione del sinistro.

La circostanza che uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non rispetti l’obbligo di concedere la precedenza, tagliando la strada all’altro veicolo che sopraggiunge, non esclude a priori che quest’ultimo sia esente da responsabilità.

La vicenda trae origine da uno scontro tra un veicolo e un motociclo che attraversava la strada senza rispettare l’obbligo di precedenza nei confronti dell’automobile.

Il motociclista perde la vita e i suoi congiunti intraprendono azione legale per ottenere il risarcimento dei danni deducendo una responsabilità concorrente dell’automobilista.

I Giudici di merito attribuivano la responsabilità dell’evento al motociclista per mancato rispetto dell’obbligo di precedenza.

La vicenda approda in Cassazione dove viene precisato che “nell’accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, non è corretto attribuirla esclusivamente a quello che viola l’obbligo di dare la precedenza.”

In altri termini, occorre verificare anche la condotta dell’altro soggetto coinvolto, per accertare se quest’ultimo può andare esente da responsabilità o se, a al contrario, ha trasgredito anch’esso le norme sulla circolazione stradale, o quelle che invitano gli utenti della strada al rispetto della comune prudenza.

Sulla scorta di tali principi, la Corte d’Appello ha quindi errato nell’affermare, sulla base della prova testimoniale, che la responsabilità del sinistro era imputabile solo al conducente del motociclo perché aveva tagliato la strada al veicolo non fornendo la dovuta precedenza.  

Precisano gli Ermellini che il fatto di tagliare la strada ad un altro veicolo non significa automaticamente che la condotta dell’altro soggetto sia esente da ogni colpa ed efficacia causale, tanto più se, come nel caso di specie, lo scontro è stato così violento da fare ragionevolmente presupporre che l’automobile non procedesse a una velocità consona ai luoghi.

Ergo, i Giudici di merito avrebbero dovuto valutare con maggiore attenzione l’eventuale eccesso di velocità dell’auto.

Colgono nel segno le doglianze dei ricorrenti, che richiamano il precedente n. 8409/2011, laddove viene chiarito che la presunzione di pari responsabilità che viene sancita dall’art. 2054 c.c è applicabile in via sussidiaria solo se non è possibile individuare con certezza il rispettivo grado di colpa nella collisione e la dinamica del sinistro.

Ne consegue che, se anche è stata accertata la colpa grave di uno dei due conducenti, non significa che l’altro è esonerato dalla prova di avere fatto tutto quanto era possibile per evitare l’impatto.

Avv. Emanuela Foligno

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