La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del contribuente che, pur avendo provato “per tabulas” che la consegnataria dell’atto non era sua moglie, non aveva tuttavia dimostrato che la notifica della cartella non fosse stata effettuata a una persona di famiglia o una addetta alla casa ivi presente solo occasionalmente
In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate.
Lo hanno affermato i giudici della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27587/2018.
Equitalia Sud Spa agiva in giudizio per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento di vari tributi per l’anno 2006, nella quale il contribuente asseriva non essergli stata correttamente notificata, rigettava l’appello dell’Agenzia fiscale, confermando la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente.
La CTR aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento in quanto, da un lato, la relata di notifica attestava che l’atto fosse stato consegnato ad una donna, qualificatasi come moglie del ricorrente, mentre quest’ultimo aveva dato prova di essere sposato con un’altra persona; dall’altro, la data di notifica scritta nella relata, non coincideva con quella indicata nell’estratto di ruolo, il che rendeva dubbia anche la corrispondenza tra l’atto notificato e quello iscritto a ruolo.
La decisione dei giudici di legittimità
Nel pronunciarsi sulla vicenda in esame, gli Ermellini, hanno richiamato un principio più volte espresso nelle sentenze di legittimità: “in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.” (Cass. 5/08/2018, n. 8418; 17/12/2014, n. 26501; 30/10/2006, n. 23368; 26/05/1999, n. 5109).
Nella fattispecie in esame, la CTR aveva escluso “l’efficacia dell’attività notificatoria” (cfr. pag. 3 della sentenza) sul presupposto che il contribuente, gravato del relativo onere probatorio, avesse dimostrato (con la produzione di un certificato di matrimonio) che la persona consegnataria dell’atto, qualificatasi come sua moglie, in realtà non lo fosse.
A giudizio della Corte, però, il notificatario, che contesti la validità del procedimento di notificazione, ha l’onere di fornire la prova contraria, deve cioè dimostrare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità indicate dall’art. 139 c.p.c., comma 2 (in particolare: “persona di famiglia” o “addetta alla casa”), ovvero l’occasionalità della presenza, in casa propria, dello stesso consegnatario.
E’ ovvio – aggiungono i giudici della Corte – la ratio del contenuto concreto della prova contraria: si può ragionevolmente presumere che una “persona di famiglia” consegni l’atto al destinatario, mentre, al contrario, un’identica inferenza logica è preclusa se il notificatario (che contesti la validità della notifica) provi la mera occasionalità della presenza, in casa propria, del consegnatario.
Tornando al caso di specie, il contribuente ha provato per tabulas che la consegnataria dell’atto non era sua moglie, ma non ha dimostrato che essa si trovasse, in casa dello stesso notificatario, solo occasionalmente.
In altre parole, egli non ha completamente assolto all’onere di provare che la persona consegnataria dell’atto (che certamente non era sua moglie) non fosse, comunque, una persona di famiglia o addetta alla casa e che essa si trovasse solo occasionalmente nell’abitazione dello stesso notificatario.
Deve pertanto dirsi non conforme all’enunciata regola di diritto la decisione della CTR circa la nullità o, in ogni caso, il mancato perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento.
Cosicché la sentenza impugnata sentenza è stata cassata in favore dell’agente della riscossione.
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