Sono ufficialmente in vigore i nuovi parametri forensi che tra le varie novità pongono un freno alla discrezionalità del giudice.

Attraverso il decreto n. 37/2018 sono state introdotte delle modifiche a quelle che sono le tariffe della professione forense per il 2018.

Ma quali sono, nello specifico, le novità apportate dal testo del decreto?

Innanzitutto la prima novità apportata riguarda proprio le tariffe per gli avvocati, con particolare attenzione a quella che è l’attività di negoziazione assistita e mediazione.

Su tale aspetto, il legislatore ha voluto prevedere una vera e propria tabella con quelle che sono le tariffe degli avvocati per queste attività.

Pertanto, con quanto è stato stabilito dal Ministero dell’interno, gli ADR entrano a far parte, a pieno titolo, dell’elenco dei parametri professionali alla pari delle altre attività giudiziali.

Ma il decreto introduce anche altre importanti novità. Ad esempio, quelle che prevedono degli aumenti per gli avvocati che utilizzano tecniche informatiche per agevolare la consultazione o la fruizione degli atti.

Così come per quelli che rappresentano una pluralità di soggetti.

Inoltre, il decreto 37/2018, ha anche introdotto un principio fondamentale fissando le nuove soglie minime alle quali il giudice deve fare riferimento al fine della liquidazione dei compensi.

La prima novità introdotta dal decreto legislativo 38/2018 riguarda le tariffe per la negoziazione assistita.

Queste ultime si dividono in tre fasi diverse con differenti compensi a seconda del valore di riferimento. Infatti, ne vengono indicati sei a seconda del valore della controversia.

In particolare, per le cause con un valore da 0,01€ a 1.100,00€, per la fase di attivazione il compenso dell’avvocato sarà pari a 60 €. Per la fase della negoziazione il compenso sarà pari a 120€, e per la fase della conciliazione il compenso sarà pari a 180€.

In merito alle cause con un valore da 1.100,01€ a 5.200,00€, per la fase di attivazione il compenso dell’avvocato sarà pari a 270 €. In fase di negoziazione il compenso sarà pari a 540€ e per la fase della conciliazione il compenso sarà pari a 810€.

Per le cause con un valore da 5.200,01€ a 26.000,00€, i compensi saranno così ripartiti. Attivazione: il compenso dell’avvocato sarà pari a 420 €. Negoziazione: il compenso sarà pari a 840€. Conciliazione: il compenso sarà pari a 1260€.

Ancora, per le cause con un valore da 26.000,01€ a 52.000,00€, per la fase di attivazione il compenso dell’avvocato sarà pari a 510 €. In fase di negoziazione il compenso sarà pari a 1020€. In fase di conciliazione il compenso sarà pari a 1530€

Per le cause con un valore da 52.000,01€ a 260.000,00€, per la fase di attivazione il compenso dell’avvocato sarà pari a 960 €. Negoziazione: il compenso sarà pari a 1920€. Conciliazione: il compenso sarà pari a 2880€.

Per le cause con un valore da 260.000,01€ a 520.000,00€, per la fase di attivazione il compenso dell’avvocato sarà pari a 1305 €, per la fase della negoziazione il compenso sarà pari a 2610 €. Per la fase della conciliazione il compenso sarà pari a 3915€.

Ma questa novità non è l’unica.

Il decreto 38/2018, infatti, pone un freno a quella che è la discrezionalità del giudice, il quale in alcuni casi può decidere di ridurre sensibilmente il compenso previsto per l’avvocato.

Inoltre, qualora l’avvocato assista più soggetti, il decreto prevede che il compenso spettante passi dal 20% al 30% per ogni soggetto oltre il primo e fino a 10. Questo aumenterà dal 5% al 10% dagli 11 e fino ad un massimo di 30 assistiti.

Ancora, è previsto che il compenso possa essere aumentato del 30%, rispetto al valore previsto, qualora gli atti, depositati con modalità telematiche sono redatti “con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”.

Per quel che concerne i giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. Nei giudizi avanti al Consiglio di Stato sono stati aumentati gli importi della fase decisionale.

Sul fronte penale, è previsto un freno alla discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi.

Viene infatti previsto che i valori medi possano essere diminuiti in “misura non superiore al 50 per cento”.

 

 

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