Oggetto metallico sulla carreggiata (Cassazione civile, sez. III, dep. 02/12/2022,  n.35477).

Oggetto metallico sulla carreggiata dell’autostrada provoca danni all’automobilista.

Il danneggiato ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da un unico motivo, avverso l’ ordinanza della Cassazione, 4 dicembre 2019 n. 31721, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso dal predetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9870 del 2017, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice di Appello, confermava la decisione del Giudice di Pace e rigettato la domanda proposta nei confronti di Autostrade Meridionali S.p.a. volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dal proprio autoveicolo a seguito del sinistro verificatosi il 13 gennaio 2010 cagionato dall’urto di “un oggetto metallico con gomma di medie dimensioni” che si trovava sul tratto autostradale.

Il ricorso è stato rimesso alla camera di consiglio del 26 ottobre 2022 in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis. La società Autostrade sp.a. ha risposto con controricorso.

Il ricorrente lamenta un vizio revocatorio ed in particolare, la sussistenza di un decisivo errore di fatto in quanto, sebbene avesse contestato puntualmente la violazione dell’art. 2051 c.c. nella parte in cui il Tribunale ne aveva escluso la violazione poiché l’evento sarebbe stato causato da un oggetto estraneo alla sede stradale e non aveva rilevato l’assenza di prova del caso fortuito da parte del gestore del tratto autostradale, tuttavia la Corte di cassazione con la decisione impugnata aveva ritenuto la critica alla sentenza di appello formulata senza correlazione alla sua effettiva motivazione.

Il ricorso è inammissibile con riferimento al vizio revocatorio prospettato.

Per consolidato orientamento, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del Giudice, deve consistere in un errore di natura percettiva, cioè in una svista materiale, non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve avere carattere decisivo, nel senso che in mancanza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata.

Pertanto, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali.

L’errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il Giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.

Ciò posto, il vizio di revocazione prospettato dal ricorrente lamenta, invece, una errata lettura degli atti processuali da parte dei Giudici di merito.

Il motivo, impugna la ratio decidendi sulla prova della colpa riferendola in modo erroneo alla fattispecie dell’art. 2051 c.c. così criticando la sentenza senza correlarsi alla sua effettiva motivazione.

Il sinistro si è verificato a causa della presenza sulla carreggiata di un ostacolo (oggetto metallico e di gomma di grosse dimensioni, come risulta pacificamente dal rapporto redatto dai tecnici di Autostrade Meridionali, intervenuti in loco) che, come riconosciuto anche dal ricorrente, sarebbe stato verosimilmente perduto da un autocarro che lo precedeva.

Tale valutazione,  non è contrastata con il ricorso, in cui si pone una questione relativa alla colpa, che invece riguarda la diversa fattispecie ex art. 2043 c.c.. Parte ricorrente avrebbe dovuto censurare questa motivazione specifica (assenza del nesso causale per estraneità della res dall’oggetto della custodia) assumendo, al contrario, che la res oggetto dell’obbligo di custodia è costituita della sede stradale e dagli oggetti ivi allocati, ricorrendo alcune condizioni”.

 In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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