Citati a giudizio Salus Hospital e l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, oltre i Medici, per il risarcimento del danno in relazione alle conseguenze pregiudizievoli di un intervento chirurgico di “ricostruzione della valvola mitralica” eseguito in data 10 dicembre 2007. Il paziente sostiene che, se effettuato in tempo, la coronarografia avrebbe reso evidente la necessità di effettuare un intervento di rivascolarizzazione coronarica in grado di ridimensionare la lesività. La Corte di Appello doveva integrare/rinnovare la CTU onde analizzare il CD della coronarografia come prova nuova.
La vicenda
Il Tribunale riconosce l’esistenza del nesso eziologico fra il danno e l’omessa coronarografia d’urgenza da parte dei sanitari della terapia intensiva. Questo avrebbe consentito, mediante la rivascolarizzazione coronarica, di rimediare alla lesione iatrogena verificatasi nel corso dell’intervento chirurgico. Quindi i giudici accolgono la domanda esclusivamente nei confronti di Salus Hospital che condannano al pagamento della somma di 216.304,94 euro, riconoscendo la rivalsa nei confronti dell’assicuratore.
Successivamente, con sentenza di data 2 marzo 2020, la Corte d’Appello di Bologna rigetta l’accusa di malpractice. Osservano i Giudici di Appello che fondato era il primo motivo dell’appello principale per vizio di ultrapetizione, assorbente rispetto ad ogni ulteriore valutazione, perché, nonostante l’attore avesse con la domanda allegato l’asserita lesione cagionatagli in sede di intervento chirurgico, ed avesse soltanto all’esito della CTU – e così tardivamente – mutato il fatto costitutivo denunciando la mancata esecuzione della coronarografia, il Tribunale aveva accertato la responsabilità della struttura sanitaria sulla base dell’omissione imputabile ai sanitari della terapia intensiva nella fase post-operatoria. Aggiunge che peraltro, come rilevato dal Tribunale, doveva essere esclusa la responsabilità dell’equipe cardiochirurgica, alla luce sia della complessità dell’intervento che, sulla base delle conclusioni di CTU, dell’assenza di dati certi in ordine all’esistenza di condotte negligenti o imperite.
Il ricorso in Cassazione
Il paziente si rivolge alla Cassazione lamentando il rigetto dell’integrazione di CTU alla luce della produzione in appello del CD contenente l’esame coronarografico eseguito in data 13 marzo 2008, non prodotto in primo grado per causa non imputabile alla parte (come da attestazione della Azienda ospedaliera di data 16 novembre 2016), posto che nella CTU si afferma che, in mancanza del detto esame, non è possibile stabilire se la sub-occlusione del ramo circonflesso della coronaria sinistra costituisca un errore tecnico dovuto all’applicazione dei punti di sutura o la conseguenza della plicatura dell’annulus mitralico.
Osserva la parte ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, nella motivazione della sentenza di primo grado si specifica che, secondo la CTU, l’occlusione parziale del tratto dell’arteria coronaria, verificatasi nel corso del trattamento chirurgico, “rientrante tra le complicanze più comuni di quel particolare tipo d’intervento, con tutta probabilità si deve a una lesione provocata dai medici durante l’operazione”.
Aggiunge che nella motivazione del Tribunale si legge anche quanto segue: “nella consulenza di ufficio si dà atto che attualmente il paziente è affetto da uno scompenso cardiaco cronico da infarto miocardico. La causa più probabile della patologia è costituita proprio dalla citata lesione iatrogena dell’arteria coronaria circonflessa. Come anticipato, se effettuato in tempo l’esame coronarografico avrebbe reso evidente la necessità di effettuare un intervento di rivascolarizzazione coronarica in grado di ridimensionare la lesività”. Osserva quindi che non di comportamenti omissivi dei sanitari unicamente riconducibili alla fase post-operatoria, ma, come allegato nell’atto di citazione, si è trattato di danno iatrogeno commesso nel corso dell’intervento chirurgico, in relazione al quale la responsabilità risulta aggravata dal successivo comportamento omissivo post-operatorio.
Questa censura è fondata (Cassazione Civile, sez. III, 23/04/2024, n.11009).
La produzione di un nuovo mezzo di prova
Può reputarsi sussistente il giudicato interno in relazione all’ammissibilità della produzione del nuovo mezzo di prova (il CD della coronarografia), in mancanza di statuizioni di inammissibilità e di impugnazioni incidentali al riguardo.
Alla luce della pretermissione dell’esame del fatto storico in questione, erronea è però la valutazione di assorbimento dell’appello incidentale proposto dal ricorrente, dovendosi con il motivo in esame ritenersi che sia stato impugnato anche il giudizio di assorbimento sul punto dell’oggetto della censura avuto riguardo al contenuto della CTU, la Corte conclude nel senso della decisività del fatto storico, risultante appunto dal CD prodotto, ed il cui esame, a causa di un’errata valutazione di assorbimento, è stato omesso.
Avv. Emanuela Foligno






