Omessa diagnosi di carcinoma polmonare (Cassazione civile, sez. III, dep. 22/02/2023, n.5488).

Omessa diagnosi di carcinoma polmonare intervenuta a distanza di 9 mesi in altra Struttura.

La Corte di Appello di Napoli, cosi come in primo grado, rigettava la domanda risarcitoria svolta nei confronti della Casa di Cura per omessa tempestiva diagnosi di carcinoma polmonare.

Nello specifico i Giudici di Appello rilevavano che “pur quando i medici della casa di cura convenuta avessero tempestivamente provveduto alla rilevazione, e dunque alla diagnosi, della patologia oncologica, nulla sarebbe mutato, sul piano eziologico, né in relazione al decesso, alle vicende o alle condizioni di vita intermedie del paziente, né in relazione alla perdita di eventuali chances di guarigione o di più estese aspettative di vita, atteso che la morte avvenne a causa di una recidiva locale del tumore “determinata dall’attivazione di cellule dormienti, sfuggite ai primi cicli chemioterapici”; attivazione non ragionevolmente riferibile, sotto il profilo causale, all’omissione diagnostica e terapeutica imputabile alla condotta dei sanitari della casa di cura convenuta, con la conseguente mancata dimostrazione che un anticipato approfondimento diagnostico e un precoce trattamento chirurgico chemioterapico avrebbero avuto alcuna “apprezzabile, seria e consistente possibilità di salvarlo né di allungargli la vita per un congruo numero di anni”.

La decisione viene impugnata dinanzi la Suprema Corte.

I congiunti del paziente censurano omesso o incompleto esame del contenuto e delle conclusioni della CTU, che, ove correttamente valutata, avrebbe impedito l’affermazione secondo cui “il ritardo di nove mesi nella diagnosi della malattia tumorale, pur provocando l’accrescimento della massa tumorale e il ritardo nelle cure, non determinò la recidiva individuata come causa del decesso, e che le cure chirurgiche e chemioterapiche della malattia, ove anticipate di nove mesi, non avrebbero apprezzabilmente aumentato le possibilità di guarigione o di una più lunga sopravvivenza del malato”.

Ed ancora, sempre secondo i ricorrenti, l’affermazione dei Giudici che la possibilità di recidiva del tumore non fosse collegata alla omessa tempestiva diagnosi, e al conseguente accrescimento del tumore, non risulta contenuta nella CTU e dunque sarebbe espressione di un inammissibile sapere privato del Giudice.

Secondo la Corte di Cassazione le censure sono inammissibili.

Osservano gli Ermellini che la ratio decidenti percorsa dai Giudici di appello deve essere individuata nel riscontro dell’ incertezza e della impossibilità di accertare l’origine, sul piano causale, delle cellule maligne che determinarono la recidiva che condusse al decesso del paziente.

La Corte territoriale ha riconosciuto l’impossibilità di discriminare (in ipotesi individuando l’alternativa caratterizzata da un margine di attendibilità più rilevante rispetto alle altre: la c.d. ipotesi “più probabile che non”) tra le possibilità costituite:

a) dalla derivazione delle cellule maligne (che originarono la recidiva) dall’accrescimento della massa tumorale originaria non tempestivamente individuata dai sanitari della casa di cura convenuta (ipotesi favorevole al ricorrente);

b) dalla derivazione delle cellule maligne (che originarono la recidiva) dalla spontanea attivazione delle stesse cellule maligne in quanto esistenti in loco da tempo incerto e (in ipotesi anche) indipendentemente dalla tardiva scoperta del tumore originario (ipotesi sfavorevole al ricorrente).

Dunque, la Corte ha ritenuto di escludere l’avvenuta dimostrazione da parte dell’attore di un nesso causale tra l’omissione dei sanitari della Casa di cura e le conseguenze mortali del tumore, nonché l’avvenuta dimostrazione dell’effettiva sussistenza di chances, ragionevolmente apprezzabili, di guarigione o di una più lunga sopravvivenza del malato.

Tale ragionamento è conforme al consolidato insegnamento secondo cui spetta al danneggiato fornire la prova tra il comportamento omissivo dei sanitari e il danno lamentato.

E’ onere del paziente provare il nesso di causalità secondo il criterio del più probabile che non, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento irnprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua non imputabilità all’agente.

Pacifico ciò, i ricorrenti, pur non contestando sul piano scientifico la oggettiva impossibilità di fornire una prova certa, sollecitano una rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie, che non è consentita in Cassazione.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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