È valida l’ingiunzione per il pagamento degli onorari professionali anche se l’avvocato non deposita la parcella e il parere del competente Consiglio dell’Ordine professionale

La vicenda

A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo il Tribunale di Foggia ingiungeva il convenuto a pagare all’avvocato a titolo di onorari professionali, la somma di 300.000,00 euro oltre interessi e spese di procedura. Sicché quest’ultimo proponeva opposizione eccependo tra gli altri motivi l’inammissibilità e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo per non avere l’avvocato depositato le parcelle e il parere del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, richiesti per legge ai sensi degli artt. 633 e 636 c.p.c.

Ma all’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione. La vicenda è approdata in Cassazione (Seconda Sezione, n. 194/2020). A sostegno delle proprie ragioni l’ingiunto ha richiamato la sentenza n. 22655/2011; ma tale riferimento è stato ritenuto non decisivo.

Il giudizio di legittimità

Invero, “la suddetta sentenza – hanno affermato gli Ermellini – esclude il ricorso ex art. 633 e 636 nel caso di mancata produzione della fattura e di copia autentica del registro IVA. Ma, nella fattispecie, il procedimento monitorio era fondato su una prova scritta indicata dall’art. 634 c.p.c. quale prova ideona, ed autonoma a richiedere l’ingiunzione a norma dell’art. 633 c.p.c. Tale prova scritta – ha aggiunto il Collegio – per sua natura –  consistendo in un atto ricognitivo del debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum di esistenza del debito che vale a invertire la regola generale in tema di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che colui a favore del quale l’atto è rilasciato viene dispensato dall’onere di provare il rapporto fondamentale”.

Per tutte queste ragioni, il ricorso è stato rigettato e confermata in via definitiva la pronuncia del tribunale pugliese.

La redazione giuridica

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