Ricorreva dinanzi al Tar il destinatario dell’ordinanza contingibile e urgente adottata da un comune della regione Calabria che gli intimava di “allontanare immediatamente i cani presenti nella sua proprietà di campagna

L’ordinanza era stata adottata dal comune dopo le continue segnalazioni dei vicini che si lamentavano di quei cani così “irrequieti” e che, a causa del loro continuo abbaiare, arrecavano loro fastidiosi “rumori durante il giorno, con aggravio delle ore notturne”.

Ebbene, il caso è interessante perché offre lo spunto per interrogarsi sulla natura e, quindi, sulla funzione delle ordinanze comunali cosiddette contingibili e urgenti.

Va subito premesso che l’atto in questione, com’è facile intuire vista la sua denominazione, ha carattere di eccezionalità, potendo essere impiegato soltanto nei casi in cui vi siano motivi di igiene, sanità, ordine pubblico o di tutela dell’incolumità pubblica relativi al territorio locale oltre ad essere accompagnati dalla necessità di dover provvedere immediatamente. La stessa urgenza che consente di derogare agli strumenti ordinari previsti dalla legge.

Si tratta di provvedimento che assume la veste dell’atto amministrativo e che perciò, deve essere adeguatamente motivato.

Ci si può allora domandare: è lecito utilizzare un’ordinanza contingibile e urgente per intimare il proprietario di allontanare i suoi cani dal vicinato?

Ed infatti, il ricorrente si rivolgeva al Tribunale amministrativo regionale per la Regione Calabria, per denunciare l’illegittima utilizzazione del potere straordinario connesso a tale tipologia di provvedimento amministrativo, difettando, nel caso di specie, una situazione di effettiva eccezionalità ed imprevedibilità tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità.

Era evidente che la contestata ordinanza, sebbene facesse riferimento alla necessità di “tutelare la salute pubblica”, in realtà era preordinata ad evitare “il disturbo del sonno” dei vicini e il “conseguente stress e ansia che alterano lo stato di salute e le normali attività quotidiane”, ben superabile con altri rimedi apprestati dall’ordinamento.

Non soltanto. Ma essa era altresì, priva di un termine di efficacia temporale, che invece, è uno dei suoi presupposti essenziali. “Solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge, con conseguente deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e possibilità di deroga alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale”(Tar Campania, Napoli, Sez. V, n. 5379/2018).

È sulla base di tali ragioni che il Tribunale amministrativo adito ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento dell’ente locale: i cani restano dove sono!

La redazione giuridica

 

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