Riconosciuta di origine professionale la sola patologia da radicolopatia cronica di L5 da protrusione discale L4-L5 , con esclusione della tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori (Tribunale di Bergamo, sentenza n. 25/2021 del 21 gennaio 2021)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde vedere accertata e riconosciuta l’origine professionale della patologia di protrusione discale L4-L5 con radicolopatia L5 e tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, nella misura del 18%.

Il lavoratore afferma di aver lavorato come addetto all’avvitatura delle gabbie metalliche per cisterne in plastica e come addetto al caricamento manuale di sacchi di Formamide del peso di 25 kg e di strati di gomma del peso di 35 kg nella macchina di produzione della mescola.

La relativa domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva respinta dall’Inail anche in fase di opposizione in quanto considerato insussistente il rischio professionale idoneo a provocare le patologie denunciate.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale, al cui esito il ricorso del lavoratore viene ritenuto fondato relativamente alla sola patologia da “radicolopatia cronica di L5 da protrusione discale L4 -L5 “, con esclusione della tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori.

L’esame testimoniale ha confermato la ricostruzione in fatto del lavoratore.

I testi hanno riferito: “Il ricorrente ha lavorato caricava e scaricava come tutti. Prendeva i sacchi e li metteva sulle macchine proprio come tutti. Questi sacchi pesavano dai 20 ai 35Kg.”.

“Il ricorrente sollevava gomma da 25Kg e altre da 30Kg, finché ero lì si sollevava tutto a mano, questi blocchi venivano riposti a mano sulla macchina taglierino; in pratica il ricorrente dopo aver caricato il peso doveva seguire le operazioni di taglio in blocchi standard di peso minore e con torsioni del corpo doveva consentire tale operazioni. Una volta diviso il blocco in pezzi più piccoli questi venivano riposti sul bancale sempre a mano. Il ricorrente faceva anche le mescole; in pratica si caricavano sulla macchina sacchetti di Porofor di 20 -25 Kg credo, con una paletta poi faceva sacchetti di diversi pesi con altri prodotti chimici e faceva le mescole. Tali movimentazioni si facevano sempre a mano nel periodo in cui ci sono stato io”.

Il CTU ha affermato che “le evidenze clinico strumentali comprovano che il lavoratore è affetto da radicolopatia cronica L5 in protrusione discale L4 -Le 5 e da tendinopatia calcifica, bilaterale, del tendine del sovraspinato”.

“Nel complesso quindi poiché le attività/mansioni lavorative svolte dal periziando correlate alla movimentazione manuale di carichi hanno ragionevolmente comportato un discreto rischio di sovraccarico biomeccanico a carico della colonna vertebrale (per sollevamento di gravi), protrattosi per oltre 10 anni con più recente riscontro di radicolopatia cronica di L5 da protrusione discale L4 -Le 5, a parere del sottoscritto consulente vi sono elementi sufficienti, dopo applicazione dei criteri di riferimento eziologico, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno con-causale, tra le mansioni lavorative svolte nella sua esperienza lavorativa e la discopatia degenerativa del tratto lombare che, con riferimento al combinato dei criteri cronologico e di adeguatezza quali/quantitativa, può essere inquadrata quale tecnopatia. Il danno biologico conseguenza della suddetta tecnopatia, con riferimento a quanto previsto dalla “tabella delle menomazioni” allegata al DM n. 38 del 13/07/2000 che per la menomazione rappresentata da ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico -sensitivi persistenti riconosce un indennizzo fino al 12% e alla luce dei dati clinico -strumentali come sopra indicati e descritti, in particolare alla discreta funzionalità del rachide lombare e dell’assenza di conflitti radicolari pur a fronte di una comprovata impronta sul sacco durale, è da indennizzare nell’ambito del 7% “.

Il CTU ha inoltre affermato “per quanto inerente alla comprovata tendinopatia calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori, atteso che nel documento di valutazione dei rischi si evince di un rischio basso per quanto inerente ai movimenti ripetuti (reparto Gruber – addetto alla dosatura manuale gomma nonché addetto mescolatore) non risulta invece comprovata, dopo rigorosa applicazione dei criteri di riferimento eziologico, una correlazione anche solo in termini di concausa tra la suddetta condizione patologica e l’attività lavorativa dallo stesso per anni espletata. Tale seconda condizione patologica non va quindi inquadrata quale tecnopatia”.

Su tale questione, il CTU, in risposta alle osservazioni critiche del CTP, ha affermato “la tendinopatia della cuffia dei rotatori è una condizione molto comune, prevalente nei soggetti avanti negli anni, correlata ad una irritazione tendinea (come avviene conseguentemente all’utilizzo degli arti superiori in particolare in soggetti che risultano presentare un acromion arcuato con conseguente riduzione dello spazio di scorrimento subacromiale ed impronta della giunzione teno – muscolare del tendine del sovraspinato e conseguente flogosi della struttura. Essa può essere riconducibile sia ad una naturale degenerazione tendinea indotta dall’invecchiamento sia, del resto, ad un evento traumatico acuto di spalla oppure ancora a microtraumi ripetuti (in particolare nell’utilizzo degli arti sopra i 90° di abduzione) condizionanti uno stress dell’articolazione della spalla con conseguenti processi flogistici tendinei. Specificamente la tabella allegata al Decreto Ministeriale 09/04/08, come già ampiamente dibattuto, alla voce n. 78 è annoverata tra le malattie da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore la tendinite del sovraspinoso facendo riferimento a lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue. Nella fattispecie in esame però chiaramente non emerge, né dal questionario relativo alle mansioni svolte dal lavoratore in azienda, né dalle dichiarazioni testimoniali ne, del resto dal documento di valutazione dei rischi (nel reparto Gruber in qualità di addetto alla dosatura manuale della gomma sia di addetto mescolatore), esservi stato un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori tale da giustificare anche solo concausalmente una tendinopatia della cuffia dei rotatori ed in particolare la tendinite calcifica bilaterale del tendine del sovraspinato. Si ricorda, infatti, che i movimenti ripetuti, di trazione e spinta ovvero spostamento in piano, sono stati indicati a rischio basso, non sono emerse posture/gesti incongrui degli arti superiori (in particolare movimenti ripetuti eseguiti al di sopra delle spalle e/o non sostenuti) e, del resto, è chiaramente emerso che pur a fronte di una movimentazione manuale di carichi, come riconosciuto in relazione alla discopatia lombare considerata quale tecnopatia, tale movimentazione, sempre non correlata a movimenti ripetuti ma eseguita frequentemente purtroppo in assenza di ausili (come chiaramente emerge dalle dichiarazione testimoniali) ha condizionato un sovraccarico biomeccanico incentrato alla sola colonna vertebrale e non certo anche agli arti superiori”.

Per tali ragioni la domanda viene accolta limitatamente alla sola patologia “radicolopatia cronica di L5 da protrusione discale L4 -L5”, con conseguente diritto del lavoratore ad ottenere gli emolumenti richiesti considerato il grado di inabilità derivato dalla malattia professionale nella misura del 7%, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

In considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso il Tribunale reputa congruo compensare per metà le spese di lite, mentre le spese di CTU vengono poste a carico integrale dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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