Pagamento dei fornitori, indennità di risultato a rischio in caso di ritardi

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pagamento dei fornitori

Respinti dalla Cassazione i ricorsi di alcune Regioni relativi alla normativa statale emanata per contrastare i ritardi nel pagamento dei fornitori, in particolare nella Sanità

Gli enti del Servizio sanitario nazionale che pagano in ritardo i fornitori hanno l’obbligo di prevedere, nei contratti dei direttori generali e amministrativi, uno specifico obiettivo che condizioni almeno il 30 per cento dell’indennità di risultato al rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 78/2020 pronunciandosi sui ricorsi della Regione Lazio e delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativi, tra l’altro, all’articolo 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018 che ha sancito quest’obbligo specifico.

La Consulta ha ricordato che il rispetto dei tempi di pagamento da parte dei soggetti pubblici ha, soprattutto in tempi di crisi, una notevole incidenza sul sistema economico. Ha anche precisato che le riforme in precedenza introdotte e le risorse stanziate, se hanno consentito indubbi miglioramenti, non sono state però sufficienti a riportare a dimensioni fisiologiche il fenomeno dei ritardi dei pagamenti.

La disposizione censurata – chiariscono i Giudici delle Leggi – si inserisce all’interno di un insieme di interventi predisposto dalla legge 145/2018 per contrastare il fenomeno dei ritardi.

Da li il rigetto delle censure delle ricorrenti con la precisazione che la norma rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile ed è finalizzata al coordinamento dinamico della finanza pubblica, in quanto orienta la spesa pubblica verso il rispetto dei tempi di pagamento.

La sentenza, inoltre, evidenzia che – a differenza di altre norme statali dal carattere marcatamente “lineare”, in passato dichiarate costituzionalmente illegittime – la norma impugnata non si applica qualora l’ente rispetti i tempi di pagamento (per cui nulla è innovato per gli enti virtuosi) e gradua le misure in relazione alla gravità dell’inadempimento.

Con la stessa pronuncia, infine, sono state dichiarate infondate anche le censure della regione Sicilia sull’obbligatoria istituzione in bilancio di uno specifico fondo di garanzia se l’ente non rispetta i tempi di pagamento o non riduce a sufficienza lo stock di debiti commerciali (articolo 1, commi 859, 862 e 863, della legge 145/2018). Queste norme consentono di disporre della liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti e anche di ridurre l’esposizione per interessi passivi, con l’effetto virtuoso di consentire il recupero di risorse da destinare alle attività istituzionali.

La redazione giuridica

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