A seguito di sinistro stradale il motociclista riportava paraplegia con riduzione della capacità lavorativa di 2/3 e l’Inps erogava l’assegno di invalidità
“L’Inps all’atto del riconoscimento della prestazione d’invalidità, non è tenuto a valutare la perdita della capacità di guadagno dell’infortunato ma solo la riduzione della capacità lavorativa”: in tal senso la Corte d’Appello di Milano, Sez. IV, Sentenza n. 654/2021 del 26/02/2021 RG n. 276/2019.
L’Inps conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pavia la Società Cattolica di Assicurazione e la proprietaria del veicolo responsabile del sinistro stradale per sentirle condannare in via solidale, a titolo di surroga, al pagamento della somma di euro 220.231,71, pari all’ assegno di invalidità liquidato in favore della vittima di un sinistro stradale occorso in data 2 giugno 2015 che vedeva coinvolti il veicolo Nissan Micra di proprietà della convenuta assicurato per la RCA con la Società Cattolica ed il motociclo BMW condotto dal danneggiato.
Con sentenza n. 2037/2018 resa in data 19 .12. 2018 il Tribunale rigettava la domanda e l’Inps propone appello chiedendo la riforma.
Il Tribunale, pur affermando che “nessuna obiezione è stata sollevata dall’Assicurazione riguardo la ricostruzione svolta dall’Inps, che ritiene sussistente la responsabilità esclusiva del veicolo Nissan per avere omesso di dare la dovuta precedenza al motociclo BMW, che viaggiava sulla via principale, nell’atto di immissione in essa, nonostante la segnaletica di Stop, ha respinto la domanda di surroga, sul presupposto che “non spetta alcun risarcimento all’INPS in assenza della prova di un danno patrimoniale civilisticamente risarcibile in favore di un danneggiato che ha continuato a lavorare e ad essere remunerato, con mansioni e reddito che peraltro Inps non ha chiarito ; e ciò in quanto la surroga dell’assicuratore costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nei diritti dell’assicurato, nel senso che l’Inps subentra ed acquista gli stessi diritti vantati dal danneggiato -assicurato nei confronti del responsabile civile del danno cagionato alla sua capacità lavorativa , mentre nel caso di specie non vi è traccia di quali fossero le mansioni svolte dal lavoratore, né di una reale diminuzione del suo reddito, attuale o anche solo presunta per il futuro”.
L’Inps sostiene che il Tribunale ha errato a non considerare: che l’assegno di invalidità spetta comunque agli assicurati ex art 1 legge 222/84 la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
Ed ancora, l’Inps all’atto del riconoscimento della prestazione d’invalidità, non è tenuto a valutare la perdita della capacità di guadagno dell’infortunato, ma solo la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti la cui perdita parziale ingenera la prestazione previdenziale e, quindi, non deve provare il danno patrimoniale subito dal danneggiato o l’eventuale contrazione del reddito del medesimo.
L’Inps, in buona sostanza, eroga l’assegno senza attendere l’evolversi della vita lavorativa dell’infortunato e senza poterlo negare a chi ancora lavora, assegno quantificato secondo i parametri stabiliti dall’art. 14 l. 222/84 e dal decreto ministeriale 20.3.1987 che ha previsto i criteri e le tariffe applicabili per la determinazione del valore capitale della rendita.
Dai certificati medici risultano le gravi lesioni fisiche subite dal motociclista , anche visitato dai sanitari dell’Inps e giudicato invalido ex L . 222/84 per ” esiti di politrauma della strada con frattura condrocostale i e ii costa sx, ematoma mediastinico, rottura aorta postistmica trattata con impianto graft endovascolare, frattura trasversale della milza, frattura articolare piano radiale ridotta in doccia gessata, frattura scomposta pluruframmentaria, diafasi distale tibia e perone sinistro ridotta con fe e intervento chirurgico di calloclasia riduzione ed osteosintesi con chiodo, resezione del sigma per rottura da trauma, frattura discale d10 -d11 di shants trattate con intervento chirurgico di osteosintesi con artrodesi p -l d9 – d12. recente intervento chirurgico di rimozione mezzi di sintesi d9 -d12 per infezioni recidivanti” con conferma dello stato di invalidità ex legge 222/84 già riscontrato nel 2015 … inoltre, portatore di invalidità civile ed handicap ex legge 104/92 con gravi deficit all’anca e al ginocchio, flessione plantare e dorsiflessione sinistra limitate con riduzione della capacità funzionale (pag. 2 relazione medico legale 6.9.2016, doc. 10 INPS “.
La Corte d’Appello ritiene le doglianze dell’Inps fondate.
Al riguardo osserva che il diritto dell’Inps ad esigere il pagamento del valore capitale della rendita d’invalidità trova fondamento nella norma generale di cui all’art. 1916, 1° c. c. e nell’art. 14 della L.n. 222/84 il quale dispone che : “L’istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione. 2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcola to il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al DM 19 febbraio 1981, in attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” .
Ciò posto, riguardo il diritto alla surroga, l’Ente assicuratore non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest’ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile “.
La conservazione del posto di lavoro non garantisce l’effettiva irrilevanza futura dell’infortunio sul fronte della possibile proiezione di danno patrimoniale.
Difatti, le conseguenze invalidanti sulla persona che continua a lavorare possono riflettersi in futuro attraverso difficile ricollocazione in caso di mutamento di mansioni o di futuri lavori, nell’impossibilità di essere inseriti in turnazioni, oppure nella difficoltà di usufruire di benefit legati a produttività elevate.
Osserva la Corte che le mansioni del lavoratore, di operaio programmatore, sono state debitamente provate in primo grado e che la CTU Medico-legale depositata dall’Assicurazione ha valutato un danno biologico non inferiore al 45% e verosimile pari incidenza sulla capacità lavorativa specifica .
Ed ancora, in primo grado l’Inps ha allegato i certificati e le relazioni mediche che attestano la gravità delle lesioni subite (paraplegia con riduzione permanente della capacità lavorativa dei 2/3 ) e in ragione delle stesse il diritto all’’assegno di invalidità.
Ne deriva che l’assicuratore sociale può pretendere dal responsabile del sinistro, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l’entità dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato.
In ogni caso, osserva la Corte, l’entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, non risulta inferiore alla somma di euro 220.231,71 erogata a titolo di indennità.
L’elevata percentuale di invalidità permanente riconosciuta al motociclista, rende senz’altro altamente probabile la menomazione della capacità lavorativa futura dello stesso e legittima, secondo le norme civilistiche, il diritto del danneggiato al risarcimento del danno patrimoniale nei conforti del terzo responsabile e del suo assicuratore, diritto cui si è surrogato l ‘Inps.
In conclusione, la Corte d’Appello, in riforma dell ‘impugnata sentenza condanna in solido gli appellati al pagamento della somma di euro 220.231,71 , oltre rivalutazione monetaria dal pagamento effettuato dall ‘ente ad oggi ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
L’appellata , proprietaria del veicolo Nissan , ha diritto ad esser tenuta indenne dalla propria Assicuratrice, da ogni esborso.
Le spese del doppio grado vengono poste a carico degli appellati.
Avv. Emanuela Foligno
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