Paritetica responsabilità nella causazione del sinistro (Cassazione civile, sez. VI, 27/05/2022, n.17224).

Paritetica responsabilità nella causazione del sinistro e ricostruzione delle modalità dello scontro.

La Corte d’Appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado, premessa la concorrente paritetica responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro dedotto in giudizio, in parziale accoglimento della domanda proposta dal conducente del veicolo, ha condannato l’Assicurazione e il conducente dell’autocarro al risarcimento dei danni dallo stesso subiti per effetto del sinistro.

La Corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo Giudice nella parte in cui aveva ricostruito le modalità del sinistro e l’attribuzione della relativa causazione alla paritetica responsabilità di entrambi i conducenti.

Il conducente del veicolo propone ricorso in Cassazione dolendosi della nullità della sentenza per avere la Corte territoriale dettato, a fondamento della decisione assunta, una motivazione totalmente inadeguata e sostanzialmente apparente con particolare riferimento al riconoscimento della paritetica responsabilità nella causazione del sinistro in esame, in contrasto con il significato proprio delle evidenze probatorie complessivamente acquisite al giudizio.

La censura è infondata.

La motivazione dettata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata è, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la stessa dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica.

Nello specifico, i Giudici d’Appello hanno sottolineato il valore significativo degli elementi presuntivi rinvenibili dalle evidenze probatorie complessivamente acquisite, e ne hanno coerentemente tratto la conseguenza dell’effettiva sottrazione, da parte del conducente del veicolo al dovere di uniformare il proprio comportamento stradale alle norme prudenziali imposte dalle circostanze concrete contestualmente descritte, addivenendo alla paritetica responsabilità.

Il ragionamento dei Giudici è logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure del ricorrente.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2729, 2054 e 1227 c.c., per avere la Corte erroneamente applicato il valore probatorio delle presunzioni, ricostruendo erroneamente la dinamica del sinistro e i presupposti della paritetica responsabilità.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa. Tale operazione riguarda la tipica valutazione del Giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

La valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla Corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo posto a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, che sfocia nella paritetica responsabilità di entrambi i conducenti.

La doglianza del ricorrente è inammissibile in quanto non è consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il Giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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