Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce i criteri e le modalità di applicazione della chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive e le forme di comunicazione preventiva al contribuente

Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive dei soggetti che risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. E’ quanto stabilisce un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di garantire l’attuazione dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Le partite IVA inattive sono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa. La chiusura avviene in modalità centralizzata.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale.

A ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo è inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR).

Il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, relativamente a tale comunicazione, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla sua ricezione, a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.

Il soggetto diverso da persona fisica che non ritenga corretta la contestuale estinzione del codice fiscale, potrà rivolgersi agli uffici delle Entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.

In tal caso l’Agenzia, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, potrà archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza con motivato diniego.

La redazione giuridica

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