Il diritto del condomino di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e, di conseguenza, sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali ne impongano il divieto
La vicenda
Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande proposte da due condomini in ordine all’accertamento della legittimità del distacco degli appartamenti di loro proprietà dall’impianto centralizzato di riscaldamento, nonché di annullamento delle delibere assembleari con le quali era stata respinta la richiesta di autorizzazione al distacco ed erano stati approvati il consuntivo ed il preventivo per le spese di riscaldamento.
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo illegittimo il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, dal momento che l’art. 10 del regolamento condominiale vietava espressamente la rinuncia all’uso degli impianti comuni, statuendo l’obbligatorietà dei relativi canoni.
La vicenda è giunta in Cassazione.
A detta dei ricorrenti la Corte d’Appello aveva erroneamente dato prevalenza alle pattuizioni contenute nel regolamento condominiale, a fronte della previsione dell’art. 1118, terzo comma, cod. civ. che conferisce al singolo condomino la facoltà di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, sempre che da ciò non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Nella specie, era stato dimostrato che il distacco aveva inciso sull’equilibrio termico dell’impianto di riscaldamento centralizzato in misura del 10%, e che i relativi importi erano stati corrisposti.
La decisione
Il motivo è stato accolto (Seconda Sezione, ordinanza n. 32441/2019). La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che “ai sensi dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ., il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco”(Cass. 12580 del 18/05/2017; Cass. 12/05/2017, n. 11970). Il regolamento condominiale può invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 cod. civ. è derogabile.
La redazione giuridica
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