Tra le opzioni medicalmente possibili la chemioterapia era certamente il solo trattamento prudentemente possibile da eseguire a fronte dell’infiltrazione bronchiale da carcinoma (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 399/2021 del 26/04/2021 -RG n. 1262/2014)

I congiunti del paziente citano a giudizio l’Ospedale di Crotone e il Primario dell’Oncologia al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni – iure proprio e iure hereditatis – patiti in conseguenza del decesso verificatosi per esclusiva responsabilità iatrogena.

In particolare, gli attori deducono che:

  • il paziente, in data 10.10.2012 , a causa di un “deficit di forza agli arti superiori ed inferiori” si è recato al Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Crotone , dove, dopo gli opportuni esami ed accertamenti, è stato ricoverato per sospetta eteroplasia del polmone destro;
  • in data 25.10.2012, presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, si è sottoposto a broncoscopia ed a biopsia endobronchiale , all’esito delle quali gli è stata diagnosticata un’ “infiltrazione bronchiale di carcinoma scarsamente differenziato di tipo squamoso (stadio radiologico T1Bnomo, stadio 1° per dimensione – tumore tra 2 e 3 cm)”;
  • iniziata la chemioterapia con la sola gemcitabina, in data 24.12.2012 alcuni esami hanno riscontrato l’aumento delle transaminasi;
  • sono seguiti poi due ricoveri, uno, dal 04.02.2013 al 19.02.2013, resosi necessario per “scadimento delle condizioni generali “, il secondo, iniziato in data 05.04.2013 , per “ittero eascita in quadro di epatopatia cronica scompensata HCV -correlata”, ed esitato in data 08.04.2013 con il decesso.

Secondo gli attori, “la terapia somministrata non era adatta alle sue condizioni cliniche né compatibile con la patologia epatica di grado severo da cui era affetto, ed invero i medici, per il tipo e lo stadio di carcinoma diagnosticato, anziché optare per un intervento chirurgico di resezione polmonare ovvero il trattamento radioterapico (con il 75% di possibilità di sopravvivere ulteriori 5 anni), hanno sottoposto il paziente a chemioterapia così determinando un aggravamento delle sue condizioni cliniche e causandone la morte per tossicità epatica severa da gemcitabina, ma il congiunto non ha neppure prestato un valido consenso informato in ordine alle scelte terapeutiche da adottare e se avesse avuto contezza degli effetti collaterali della chemioterapia l’avrebbe certamente rifiutata”.

Si costituisce in giudizio la direttrice di Oncologia , chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione ai fini della manleva, e deducendo che alcuna responsabilità le è imputabile atteso che , in primo luogo, non sussiste alcun nesso causale tra l’omesso consenso informato e l’evento lamentato e , secondariamente, di avere agito in conformità alle leges artis considerato che nel momento in cui è iniziata la chemioterapia il paziente non risultava affetto da epatopatie, ancora, che complicanze successive sono da ascrivere al quadro fortemente compromesso del paziente (peraltro affetto da numerose patologie a livello cardiovascolare) e che il decesso è da ascrivere ad una ” trombosi della vena porta con conseguente ipertensione portale che ha portato ad un’imponente rettorragia.

Si costituisce in giudizio l’Azienda Sanitaria di Crotone allineandosi alle deduzioni della direttrice di Oncologia.

La causa viene istruita attraverso l’acquisizione documentale e CTU Medico-Legale.

Preliminarmente il Tribunale dà atto che alla vicenda devono essere applicate le norme inerenti la responsabilità da inadempimento contrattuale, con i relativi oneri probatori.

Gli attori invocano il risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis , addebitando al Medico di aver sottoposto il paziente a chemioterapia anziché ad intervento chirurgico di resezione polmonare, o comunque a radioterapia, così determinandone il decesso , e alla Struttura la lesione del diritto all’autodeterminazione dei trattamenti sanitari subiti per mancanza di valido consenso sanitario alla chemioterapia somministratagli .

Il Tribunale ritiene la domanda degli attori infondata in quanto dalla fase istruttoria è emerso che l’Oncologa ha agito in conformità alle leges artis.

La CTU ha accertato che il decesso del paziente non è derivato da errore medico.

Il CTU ha concluso che “la scelta del sanitario di sottoporre il paziente (si rammenta affetto da carcinoma scarsamente differenziato di tipo squamoso al polmone destro) a trattamento chemioterapico anziché a trattamento chirurgico, è stata appropriata, anche rispetto alla circostanza che il paziente fosse affetto da problematiche epatiche; anzi, la scelta di iniziare il ciclo di chemioterapia con la sola gemcitabina e di aggiungere nel prosieguo il carboplatino denota proprio che il medico che l’ha preso in cura ha considerato tale morbo pregresso optando per una terapia meno aggressiva dal punto di vista metabolico…(..).. la diversa opzione di sottoporre ad intervento chirurgico di resezione sarebbe stata errata nel caso de quo, in ragione delle comorbidità cardiocircolatorie da cui era affetto il paziente (ossia “Aneurisma dell’aorta nel tratto ascendente (42 mm) e nel tratto addominale sottorenale (35 mm) fino al carrefour (con placca ulcerata ed estroflessione sacciforme), esiti di pregresso intervento posizionamento entoprotesi aorta discendente toraco -addominale, laporocele mediano, esiti recente intervento per doppio ematoma subdurale, cardiopatia ipertensiva, ateromasia non stenosante arti inferiore, gozzo” .

“Nel caso di specie il trattamento prospettato era il più raccomandabile ed indicato. Si rileva che i trattamenti chemioterapici vengono effettuati anche su pazienti che presentano problematiche epatiche. […] Nel caso concreto l’opzione di trattare il paziente in modo cauto, tanto da inserire all’inizio solo il farmaco gemcitabina, era la più adeguata al caso concreto trattandosi di carcinoma non resecabile in virtù delle comorbidità e del rischio operatorio elevato in soggetto con quadro di aneurisma dell’aorta ascendente e sottorenale. In particolare l’aneurisma dell’aorta ascendente è localmente molto vicino alla zona da resecare”.

“I livelli elevati delle transaminasi e della GGT non risultava attribuibile alla chemioterapia ma questa ultima era da considerarsi solo fattore concausale ad un quadro patologico preesistente (ossia concausa pre -esistente…(..).. la morte verificatasi l’08.04.2013 a seguito di uno shock emorragico nonostante i trattamenti di supporto eseguiti durante il ricovero, ossia emotrasfusione , è da ricondurre alle complicanze legate a patologie pregresse in soggetto affetto da epatopatia di grado severo HCV correlata con concausale intervento della patologia oncologica in questione, in soggetto affetto da plurime comorbidità ossia aneurisma dell’aorta e cardiopatia con endoprotesi aortica”.

In sostanza, il CTU ha affermato che, rispetto al caso in esame, tra le opzioni medicalmente possibili, la chemioterapia era certamente il solo trattamento prudentemente possibile da eseguire a fronte dell’infiltrazione bronchiale da carcinoma.

Il CTU ha concluso che “Analizzando nel dettaglio i ricoveri avvenuti, dalla diagnosi iniziale al decesso, si ritiene che non sussistano elementi censurabili nell’operato dei sanitari, nell’esecuzione e nella scelta dei trattamenti che avvenivano seguendo le Linee Guida e le Buone pratiche clinico assistenziali”.

Ne deriva, pertanto, che nessuna censura può essere mossa all’operato del Medico convenuto e la relativa domanda risarcitoria non può essere accolta.

Venendo alla violazione dell’obbligo di acquisizione del consenso informato, il Tribunale rammenta che senza adeguato consenso l’intervento medico è sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente.

Il consenso del paziente ad un trattamento sanitario deve essere reale, attuale, effettivo e prestato, ancorché non necessariamente in forma scritta, all’esito di un’adeguata informazione, anch’essa esplicita.

Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la lesione del diritto all’autodeterminazione è di natura inviolabile della persona di rango costituzionale, giacché l’art. 32 Cost. dispone che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge, e l’art. 13 Cost., sancendo l ‘inviolabilità della libertà personale, ben ricomprende nel proprio ambito applicativo, anche la libertà di decidere in ordine alla propria salute e al proprio corpo.

In sostanza, la violazione di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonchè un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sè che sussiste quando il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Seguendo, dunque, tale linea di pensiero, non colgono nel segno le argomentazioni delle parti convenute secondo cui l’omessa acquisizione del preventivo consenso del paziente determina una responsabilità del sanitario solo qualora ricorra un rapporto di consequenzialità tra intervento terapeutico e pregiudizio alla salute.

Ad ogni modo, la relativa domanda risarcitoria non viene accolta.

Anche se può affermarsi, sottolinea il Giudice, che il paziente non ha prestato alcun valido consenso atteso che il medico convenuto non ha provato di aver fornito al paziente un ‘informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario da praticare e sulle sue conseguenze, non è stato né allegato né provato che il paziente, per effetto della lesione alla libertà di autodeterminazione, ha subito un danno apprezzabile, perché, ad esempio, se adeguatamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi alla somministrazione chemioterapica sussistendo adeguato e concreto percorso terapeutico impeditogli dalla carente/assente informazione.

La Suprema Corte ha affermato che: “Nel caso in cui il danneggiato abbia allegato di aver subito un pregiudizio casualmente legato ex art. 1223 c.c. con l’omessa informazione, spetta al giudice accertare se il danno invocato abbia superato la soglia della serietà e gravità, da determinarsi nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Presupposto indispensabile per l ‘apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio di scendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che l ‘evento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite che non devono consistere in meri disagi o fastidi. Non è quindi risarcibile un presunto danno quando nell ‘omessa informazione non sia dato scorgere alcun tipo di pregiudizio al di là della mera privazione del diritto di scegliere puramente fine a sè stessa. Per contro, l ‘istanza risarcitoria deve essere accolta quando il diritto all ‘autodeterminazione risulti il presupposto per il compimento di una pluralità di possibili scelte che l ‘omessa informazione ha impedito venissero assunte, costituendone l’antecedente causale foriero di conseguenze pregiudizievoli, e la cui lesione vada ad incidere oltre al principio di solidarietà nei riguardi della vittima e alla soglia minima di tollerabilità, cagionando un nocumento connotato del requisito della gravità”.

La domanda azionata viene dunque integralmente respinta.

Le spese di lite e di CTU seguono la regola della soccombenza.

In conclusione, il Tribunale di Crotone rigetta la domanda degli attori; condanna gli attori al pagamento delle spese processuali liquidate a favore dell ‘ASP di Crotone in euro 16.481,00, oltre accessori; condanna gli attori al pagamento delle spese processuali a favore dell’Oncologa liquidate in euro 16.481,00, oltre accessori ed a favore della Sara Assicurazioni in euro 16.481 ,00, oltre accessori.

§§

L’esito della decisione qui a commento lascia l’amaro in bocca relativamente alle conseguenze subite dagli attori.

La valutazione Medico-Legale degli attori, propedeutica all’instaurazione di qualsiasi azione di responsabilità sanitaria, evidentemente era del tutto errata.

Egualmente dicasi per l’invocata lesione dell’autodeterminazione del paziente. Lo stesso Tribunale ha ritenuto che non veniva prestato un valido consenso, ma ciònonostante la circostanza non è stata né allegata, né provata.

Ebbene, tutto ciò ha condotto a una condanna (solo per spese di lite dei convenuti) di euro 49.443,00 di imponibile, oltre Iva, CpA e Spese generali 15%, oltre alle spese di CTU, CTP e di difesa.

Avv. Emanuela Foligno

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