Il principio dell’equivalenza delle condizioni stabilisce che va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento (Tribunale di Oristano, Sez. lavoro, Sentenza n. 48/2021 del 27/04/2021-RG n. 583/2019)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail affermando di avere subito un infortunio sul lavoro e chiedendo la condanna al pagamento del danno biologico dallo stesso derivato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.

L’Inail si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza.

La causa viene istruita mediante produzioni documentali e CTU Medico-Legale e il Tribunale ritiene la domanda fondata.

Preliminarmente viene rammentato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento.

Il CTU ha affermato: “Orbene, complessivamente tenuto conto dell’ipotonomiotrofia dei muscoli del cingolo scapolare e della limitazione funzionale, è possibile riconoscere una percentuale che ascende al 6% come aggravamento della preesistente condizione fisica, a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Pertanto appare opportuno rimodulare anche il riconoscimento del periodo di temporanea assoluta, conclusosi a febbraio 2018, per mancato riconoscimento della lesività della spalla come infortunio, con inabilità sino al 23 settembre 2019 “.

Il Giudice condivide le conclusioni del CTU che pone alla base della decisione.

Sussistono, quindi, i requisiti richiesti dall’art. 13, comma 2°, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l’indennizzo in conto capitale del danno biologico subito dal lavoratore.

Conseguentemente l’Inail è tenuta alla corresponsione in favore del lavoratore del trattamento previdenziale, oltre al riconoscimento del periodo di inabilità temporanea assoluta sino al 23 settembre 2019, unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell’articolo art. 7 della Legge n. 533/ 1973, e sino al saldo effettivo.

Inoltre, l’Inail viene condannata, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, liquidate e di quelle di CTU.

In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che il lavoratore ha diritto all’indennizzo in conto capitale previsto dall’art. 13, comma 2°, D. Lgs. 23.02.2 000 n° 38, per il danno biologico subito in conseguenza dell ‘infortunio, nella misura del 6%, oltre al riconoscimento del periodo di inabilità temporanea assoluta sino al 23 settembre 2019; condanna l’Inail al pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, determinata nella misura di legge agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo; condanna l’Inail al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di CTU , liquidate in corso di causa con separato decreto.

Avv. Emanuela Foligno

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