Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, introduce dal 1° gennaio 2019 nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata per determinate categorie di soggetti

Con una circolare (n. 11) del 29 gennaio scorso, l’Inps ha chiarito quali sono i termini per poter conseguire il diritto alla pensione anticipata.

Le condizioni di cui si tratta ricorrono in caso di:

– perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (cfr. articolo 14);

– perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 15);

– perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed un’età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti, c.d. finestra (cfr. articolo 16);

– perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, per i lavoratori c.d. precoci, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 17).

I requisiti

In generale, possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100”, tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Inoltre, per quanto riguarda le donne lavoratrici, l’articolo 16 del decreto-legge citato, prevede la cosiddetta “opzione donna” ossia la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se si tratta di lavoratrici dipendenti, e di 59 anni si tratta di lavoratrici autonome, di accedere alla pensione anticipata.

Il monitoraggio

Nella stessa circolare, l’Inps ha specificato quali sono gli ulteriori criteri utilizzati per il monitoraggio; ed in particolare ha ribadito che hanno diritto di accedere alla quota 100, i  lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle PA ed i lavoratori autonomi che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019; quelli che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Invece, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti delle PA, coloro che hanno maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; se invece perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, questi conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.

L’art. 14, comma 3 d.l. n. 4/2019 prevede, inoltre, la non cumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale principio si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

La redazione giuridica

 

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