Accolto il ricorso dell’Inps contro il riconoscimento della pensione di inabilità a una cittadina in difetto di previa domanda amministrativa della specifica prestazione richiesta

Con l’ordinanza n. 23623/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso dell’Inps contro la decisione dei Giudici del merito di dichiarare il diritto di una cittadina alla pensione di inabilità, ritenendo non necessaria la previa domanda amministrativa specifica per la prestazione pensionistica, ove vi fosse comunque stata una domanda amministrativa per l’assegno di invalidità già riconosciuto.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente lamentava la mancata dichiarazione della improponibilità della domanda giudiziale per difetto di previa domanda amministrativa della specifica prestazione richiesta.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto manifestamente fondata la doglianza proposta dall’Istituto, non risultando una domanda amministrativa per la pensione di inabilità da parte della richiedente, le cui condizioni sanitarie erano state riconosciute solo in sede giudiziale di accertamento tecnico preventivo.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l’attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all’art. 149 disp.att. cod. proc. civ., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l’originaria domanda.

Nel caso in esame, se pure in sede giudiziale di ATP era stata accertata un’invalidità totale- a seguito di revisione promossa dall’ufficio (senza dunque alcuna domanda di aggravamento proposta dall’interessato), era stata confermata l’invalidità del 75% del ricorrente (già beneficiario di assegno), escludendosi l’aggravamento delle condizioni sanitarie dello stesso: infatti, anche se l’INPS avesse riscontrato in sede di revisione un aggravamento delle condizioni sanitarie tali da giustificare il diritto alla pensione, tale accertamento non avrebbe potuto costituire un diritto alla diversa prestazione (mai richiesta prima in sede amministrativa), ma avrebbe potuto essere solo la premessa di una domanda amministrativa di pensione. 

La redazione giuridica

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