Accolto il ricorso di una donna che si era vista respingere l’istanza volta all’ottenimento della pensione di inabilità per non aver assolto l’onere probatorio in ordine al requisito della incollocabilità al lavoro

La disciplina prevista per la pensione di inabilità non contempla tra i requisiti per ottenere la prestazione quello dell’incollocazione al lavoro. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 4870/2021 pronunciandosi sul ricorso di una cittadina che si era vista rigettare in sede di merito la domanda avanzata nei confronti dell’Inps, diretta al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile e all’indennità di accompagnamento, nonché, in subordine, all’assegno mensile di invalidità civile.

La Corte territoriale, in particolare, aveva disatteso l’appello proposto dalla donna, per la quale sussisteva il requisito sanitario secondo l’accertamento compiuto dal c.t.u., sul rilievo che la ricorrente non avesse assolto l’onere probatorio in ordine al requisito della incollocabilità al lavoro.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 I. 118/1971, per avere la corte territoriale ritenuto applicabile alla fattispecie attinente alla pensione di invalidità civile i presupposti socio economici previsti per l’assegno di invalidità civile, e ciò pur ricorrendo in concreto patologie determinanti invalidità permanente nella misura del 100%, non essendo il requisito dell’inoccupazione tra quelli previsti per ottenere la pensione di invalidità civile, ma, piuttosto tra quelli per ottenere l’assegno di invalidità di cui all’art. 13 della citata legge. Eccepiva, inoltre, che il Giudice di secondo grado avesse violato l’art. 12 I. 118/1971, non applicando la norma alla fattispecie in esame pur ricorrendone i presupposti di legge, come si evinceva dalla sentenza nella parte in cui condivideva le conclusioni del c.t.u. riguardo alla sussistenza di uno stato invalidante che comportava una totale e permanente incapacità lavorativa, e pur ricorrendo gli altri due requisiti previsti per la pensione di invalidità civile, quello reddituale e quello sanitario. Infine contestava l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché la Corte aveva omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dal possesso di redditi inferiori a quelli previsti dall’art. 12 I. 118 del 1971.

I Giudici di Piazza Cavour hanno effettivamente ritenuto di aderire alle doglianze proposte, in quanto fondate. La disciplina prevista per la prestazione in argomento (art. 12 I. 118/1971) – hanno precisato dal Palazzaccio – non contempla tra i requisiti quello dell’incollocazione al lavoro, sicché erroneamente il giudice d’appello aveva escluso la sussistenza delle condizioni legittimanti l’erogazione della prestazione per la carenza della prova della mancanza di occupazione lavorativa. Da li la decisione di cassare la sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito.

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