Il ciclista riportava trauma cranico con ematoma extradurale, sottodurale, emorragia subaracnoidea frontale e temporale e focolai contusivi alla corteccia cerebrale (Tribunale di Torino, Sez. IV, sentenza n. 742/2021 del 15 febbraio 2021)

La moglie e i figli dell’uomo deceduto agiscono ai sensi dell’art.283 comma 1 lett.b) nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, in qualità di impresa designata dal FGVS, per il risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio (euro 2.297.240,00) e iure hereditatis (euro 60.000,00) e dei danni patrimoniali (euro 5.000,00), in complessivi euro 2.362.240,00.

Si costituisce in giudizio la Compagnia assicuratrice e chiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo investitore privo di copertura assicurativa, contesta la pretesa risarcitoria non patrimoniale sotto il profilo della responsabilità (in punto nesso di causa e mancato superamento della presunzione di cui all’art.2054 c.2 c.c.) e del quantum (carenza di prova in ordine all’intensità del vincolo affettivo, insussistenza di danno catastrofale e comunque duplicazione ed eccessiva quantificazione delle voci risarcitorie).

La causa viene istruita con CTU Medico-legale, che accerta la sussistenza del nesso di causa tra l’investimento e la morte del ciclista.

Riguardo la dinamica del sinistro, il Tribunale evidenzia che il giorno 29.5.2014, mentre percorreva in bicicletta il margine destro della carreggiata, il ciclista veniva travolto alle spalle dall’autovettura Lancia Y, che si dileguava senza prestare soccorso.

La dinamica del sinistro è pacifica e confermata dalle sommarie informazioni rese nell’immediatezza del fatto da due testimoni oculari, rispettivamente conducente e trasportato dell’autovettura Fiat Punto che precedeva il ciclista nel suo stesso senso di marcia.

In base alle dichiarazioni di tali testi, la Lancia Y “sfrecciava zigzagando e sorpassava sul lato destro vari veicoli”. In particolare, l’impatto avveniva allorquando la Lancia Y, all’atto di superare un furgone “che si stava spostando a sinistra per scartare un ciclista” cambiava “improvvisamente direzione” e tentava di “superarlo a destra”. A quel punto, ha trovato di fronte a sé la bicicletta, ha inchiodato ma l’ha colpita violentemente e l’ha fatta volare in aria”.

Da tali deposizioni ne deriva, del tutto superata in capo agli attori la presunzione posta dall’art.2054, comma 2, c.c., in quanto la condotta di guida dell’investitore può senz’altro definirsi spregiudicata e irrispettosa delle basilari norme di prudenza specifica e generica ma, soprattutto, la manovra di sorpasso a destra del furgone, non ha lasciato al ciclista nessuna possibilità di effettuare manovre di emergenza.

L’impatto causava al ciclista lesioni gravissime: “trauma cranico con ematoma extradurale, sottodurale, emorragia subaracnoidea frontale e temporale, focolai contusivi alla corteccia cerebrale”, che con il concorso di infezione da staffilococco meticillino resistente, ne determinavano la morte in data 25.7.2014 dopo 57 giorni di ricovero ospedaliero.

La CTU ha confermato “la sussistenza di nesso causale tra lesioni traumatiche da sinistro e decesso”.

Ciò posto, il Tribunale passa al vaglio la posizione della proprietaria del veicolo investitore.

La Procura della Repubblica ha accertato che il veicolo Lancia Y alla data del sinistro risultava formalmente intestato al P.R.A. alla convenuta, la quale ne aveva denunciato in data 28.1.2014 la perdita di possesso dopo averla alienata nel maggio 2013 ad altra persona ed essersi avveduta che quest’ ultima non aveva curato l’annotazione della cessione sul PRA.

Il predetto veicolo, dal marzo del 2014 fino al giorno del sinistro, era oggetto di plurime cessioni “in contesti caratterizzati da marginalità e assoluta mancanza di forme, fino a giungere nella disponibilità di una persona senza fissa dimora.

Sul presupposto che l’effetto traslativo della proprietà di autovettura si verifichi a seguito di mero consenso delle parti , di talchè la trascrizione dell’atto di vendita nel P.R.A. costituisce una mera “pubblicità notizia”, la giurisprudenza di legittimità è univoca nell’attribuire alla risultanza del P.R.A. il valore di prova presuntiva (passibile di prova contraria) in ordine all’individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale in qualità di proprietario del veicolo danneggiante.

Le indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria hanno ribaltato la presunzione emergente dal P. R.A. e hanno attestato che, all’epoca del sinistro, la vettura non fosse più nella disponibilità della convenuta.

Passando alla liquidazione dei danni, gli attori hanno invocato il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale (iure proprio), il danno (iure hereditatis) biologico terminale e morale terminale (o catastrofale).

Riguardo il danno da perdita del rapporto parentale, previa attenta disamina giurisprudenziale, il Tribunale dà atto della totale assenza di rapporti familiari con i congiunti e la relativa posta risarcitoria viene rigettata.

Relativamente al danno biologico e morale terminale, viene evidenziata l’estrema sofferenza della vittima durante i 57 giorni di ricovero ospedaliero, come accertato dal CTU dall’esame della cartella clinica.

La gravità dei traumi riportati a seguito del sinistro stradale provocava all’uomo importanti danni a carico del sistema nervoso centrale, determinanti allettamento continuo, insufficienza respiratoria (peggiorata dal fisiologico accumulo di secrezioni colonizzate da batteri), difficoltà nell’alimentazione per bocca e compromissione dello stato di coscienza.

Riguardo, in particolare, lo stato di coscienza, la CTU evidenzia una prima fase, protrattasi dal 29.5 al 23.6, di coscienza altalenante e comunque difficilmente indagabile, anche a causa della barriera linguistica; una seconda fase dal 23.6 al decesso 25.7 in cui il paziente versava in stato soporoso.

In conclusione, l’agonia risulta connotata da costante sofferenza fisica, accompagnata da uno stato di coscienza a fasi alterne e lucidità decrescente.

Tenuto conto, quindi, che la coscienza della fine imminente non pare avere accompagnato la vittima in tutta la sua agonia, la liquidazione viene effettuata: per i primi 3 giorni euro 30.000,00 ; per gli ulteriori 54 giorni euro 26.000,00, così per un totale di euro 56.000,00.

A titolo di danno patrimoniale viene riconosciuto l’esborso per le spese funerarie documentato, per le spese di CTP e stragiudiziali, nell’importo complessivo di euro 4.850,00.

In conclusione, il Tribunale, accerta e dichiara che il sinistro occorso in data 29. 05.2014 è ascrivibile a responsabilità esclusiva dell’ignoto conducente dell’autovettura Lancia Y, priva di copertura assicurativa; condanna la convenuta Assicurazione, in qualità di FGVS, a pagare a titolo di danno non patrimoniale agli attori la somma complessiva attualizzata di euro 57.395,19, oltre interessi legali; dichiara tenuta e condanna la Società assicuratrice, in qualità di FGVS, a pagare a titolo di danno patrimoniale agli attori, la somma complessiva attualizzata di euro 6.141,80, oltre interessi legali; dichiara compensate le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e le controparti costituite in misura di ½.

Le spese di CTU vengono poste a integrale carico della Compagnia assicuratrice.

§§

La decisione qui a commento si presente interessante sotto due profili.

Il primo riguarda la circostanza che il veicolo investitore, risultava formalmente intestato al P.R.A. alla donna convenuta, la quale però ne aveva denunciato in data 28.1.2014 la perdita di possesso dopo averla alienata nel maggio 2013 ad altra persona, laddove si avvedeva che quest’ ultima non aveva curato l’annotazione della cessione sul Pubblico Registro.

L’altro aspetto interessante riguarda il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Il ciclista deceduto, di nazionalità rumena, come è emerso anche dai certificati anagrafici provenienti dalla Romania, non viveva con moglie e figli. Tale convivenza non è stata ritenuta provata neppure riguardo il periodo di permanenza in Italia.

Tali circostanze hanno escluso quell’affectio e vicinanza indispensabili per la lesione del rapporto parentale, e conseguente ristoro della perdita.

Avv. Emanuela Foligno

Se sei stato/a vittima di un sinistro stradale e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui

Leggi anche:

Trauma cranio-facciale da sinistro stradale e personalizzazione del danno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui