Il beneficiario è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità e della condizione di handicap grave dalla data della domanda amministrativa (Tribunale di Roma, Sez. II Lavoro, Sentenza n. 7826/2021 del 30/09/2021-RG n. 14351/2020)

Il ricorrente presenta domanda per l’accertamento dell’invalidità civile e della condizione di handicap, deducendo:

  • che a seguito della visita medica compiuta dalla commissione medica Inps è stata riconosciuta invalida al 75% e affetta da handicap non in situazione di gravità;
  • che in data 3.5.2019 ha presentato domanda di esenzione ticket totale;
  • che in data 4.1.2019 ha presentato domanda di pensione di inabilità ordinaria, rigettata dall’Inps in data 27.3.2019;
  • che in data 3.5.19 ha presentato ricorso amministrativo, a seguito del quale effettuata la visita, parte ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto dall’Inps nessuna comunicazione.

Affermando di essere invalida civile nella misura del 100% e di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, della condizione di handicap grave e della pensione ordinaria di inabilità di cui all’art. 2 della legge n. 222/1984, ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di ATP ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c.; all’esito di tale giudizio il Consulente non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.

Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell’accertamento, la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di ATP.

L’Inps non si è costituito in giudizio restando contumace.

Il Giudice ritiene il ricorso parzialmente fondato ed evidenzia che gli artt. 12-13 L.118/1971 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro, o un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74%.

Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni che non percepiscono un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati.

L’art. 1 L. 18/1980 dispone che sia concessa l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in Istituto.

L’art. 3, primo comma, L. 104/1992 prevede che è in condizione di handicap il soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà nell’apprendimento, di relazione, o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Il terzo comma dello stesso articolo prevede che l’handicap è ritenuto grave qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

L’art. 1 della L 222/1984 prevede che per ottenere l’assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell’assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di 1/3, mentre l’art. 2 stessa legge richiede per la pensione di invalidità che l’assicurato si trovi nell’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Entrambe le prestazioni sono subordinate alla esistenza in favore del richiedente di versamenti contributivi non inferiori a quanto stabilito dall’art. 4.

All’esito della CTU è emersa la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità e la condizione di handicap grave.

Il Consulente ha accertato “invalido civile nella misura del 100%, non presenta i requisiti sanitari previsti dall’art. 1 della legge 18/80 per la concessione dell’indennità di accompagnamento. Presenta invece i requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21.11.2018). Presenta altresì i requisiti sanitari previsti dall’art. 2 della legge 222/84 per la concessione della pensione ordinaria di inabilità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (4.1.2019)”.

Pertanto, la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità e della condizione di handicap grave dalla data della domanda amministrativa.

Il CTU non ha invece ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento degli ulteriori benefici invocati dal ricorrente, la relativa domanda viene respinta.

Infine, il Giudice ritiene di non doversi pronunciare sulla richiesta di condanna al pagamento della relativa prestazione, essendo il giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., anche nella fase contenziosa, limitato al solo accertamento del requisito sanitario.

La fase di opposizione successiva allo svolgimento dell’ATP, instaurata con un giudizio di cognizione, ha ad oggetto unicamente l’accertamento del requisito sanitario e non anche la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni assistenziali, così che può prescindersi, anche in tale fase, dalla prova della sussistenza degli ulteriori requisiti socio economici cui è subordinata la prestazione.

La Suprema Corte ha affermato che “Se invece una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum. Questa fase contenziosa (appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all’ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile.”

In conclusione, il Giudice del Lavoro dichiara che il ricorrente, invalido civile nella misura del 100%, presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21.11.2018) e i requisiti sanitari previsti dall ‘art. 2 della legge 222/84 per la concessione della pensione ordinaria di inabilità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (4.1.2019); rigetta per il resto il ricorso; compensa per 1/3 le spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2.100,00 ponendo a carico dell’Inps la restante parte pari a euro 1.400,00 oltre spese generali al 15%, e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

Ritieni di avere i requisiti sanitari per avere diritto a una pensione, assegno di invalidità o indennità di accompagnamento e il verbale dell’Inps te li ha negati? Clicca qui

Leggi anche:

Ernie e protrusioni discali lombo sacrali da malattia professionale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui