Tolto il vincolo dell’età anagrafica e prevista la restituzione dei contributi versati quando non si perfeziona il pagamento integrale dell’importo dovuto

La manovra 2017 introduce importanti novità in tema di ricongiunzione dei contributi in ambito pensionistico. Fino ad oggi i soggetti iscritti a due o più enti previdenziali o alla gestione separata Inps che non fossero in possesso dei requisiti per il diritto al  trattamento  pensionistico potevano chiedere onerosamente, ai sensi dell’articolo 1 comma 238 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione. Tale opzione era tuttavia possibile in caso di pensionamento per vecchiaia con il requisito anagrafico dei 66 anni e 7 mesi per l’Inps (68 anni per l’Enpam) e almeno 20 anni di contribuzione in almeno un Ente.

Con la nuova normativa al vaglio del Parlamento la ricongiunzione sarà più facile. L’opzione, infatti, secondo la bozza del testo, potrà essere richiesta da chiunque abbia maturato l’anzianità contributi, indipendentemente dall’età. Coloro che nel frattempo abbiano presentato domanda di ricongiunzione onerosa, possono rinunciarvi qualora il procedimento non sia ancora concluso.

Inoltre, entro un anno dall’entrata in vigore della nuova legge, i soggetti titolari di più periodi assicurativi da ricongiungere possono chiedere, prima di pensionarsi, la restituzione in 4 rate dei contributi versati nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto.

Si tratta di una soluzione che facilita la possibilità di ricongiunzione ai medici che durante il periodo di specializzazione abbiano contribuito in base al contratto europeo sia con il versamento all’Enpam della Quota A, sia con quello alla gestione separata dell’Inps, e successivamente siano divenuti autonomi.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui