La Corte Ue fornisce chiarimenti importanti circa la perdita delle ferie nel caso in cui queste non vengano richieste da chi ne ha diritto.

In due significative sentenze (nelle cause C-619/16 e C-684/16) della Corte di giustizia europea, è stato fatto il punto in merito alla perdita delle ferie per il lavoratore che non le ha richieste.

Secondo la Corte di giustizia Ue, infatti, un lavoratore non può perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non le ha richieste.

Non solo.

Per i giudici, il diritto all’indennità per ferie non godute non si estingue se il lavoratore passato a miglior vita, ma si trasmette agli eredi.

È quanto ha stabilito la Corte UE nel caso di specie.

La vicenda

Il caso è quello di un lavoratore che, al termine del rapporto di lavoro, si è visto negare la richiesta di liquidazione dell’indennità di ferie non godute. Un diniego motivato dal fatto che, due mesi prima, il datore di lavoro aveva invitato il lavoratore a fruire della rimanenza di ferie.

Lo stesso lavoratore ha deciso di usufruire di soli due giorni di tutto il periodo di ferie maturato (quello cd minimo-legale), pari a quattro settimane annue.

Un periodo che non può mai essere monetizzato se non alla fine del rapporto lavorativo. Non vedendosi ripagate le ferie non fruite, il lavoratore ha fatto causa all’azienda.

La Corte di giustizia dell’Ue, nel rispondere alla Corte del lavoro tedesca e al Tribunale amministrativo superiore di Berlino ha stabilito, in merito alla perdita delle ferie, quanto segue.

Secondo i giudici, i lavoratori non possono perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non le hanno richieste.

La stessa Corte ha però evidenziato un ulteriore aspetto.

“Se il datore di lavoro – scrivono i giudici – dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, dopo essere stato messo nella condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto, le norme dell’Unione non sono contrarie alla perdita di tale diritto, né (in caso di cessazione del rapporto di lavoro) alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria”.

L’Istituto delle ferie, specifica la Corte UE, è del tutto incompatibile con qualunque interpretazione del diritto Ue che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi dal fruire le proprie ferie annuali al fine d’incrementare la propria retribuzione all’atto della cessazione del rapporto.

L’obiettivo delle ferie è proprio quello di garantire al lavoratore il riposo effettivo, a beneficio della sua salute.

In merito al secondo punto, gli eredi di un lavoratore deceduto possono chiedere all’ex datore di lavoro un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.

Il diritto del lavoratore a un’indennità finanziaria per le ferie non godute infatti è trasmissibile agli eredi.

Inoltre, laddove il diritto nazionale escluda una simile possibilità, gli eredi possono invocare la normativa UE.

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