Confermata la responsabilità dell’Amministratore unica di un’azienda edile condannato per non aver predisposto misure idonee a fronte ai pericoli di caduta dall’alto nel cantiere

In base ai principi regolatori in materia antinfortunistica, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo, non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 9911/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Amministratore unico di una Srl condannato alla pena di euro 2.500,00 di ammenda, perché, in qualità di datore di lavoro all’interno di un cantiere per la realizzazione di una palazzina, ometteva di adottare adeguatamente, per lavori eseguiti ad un’altezza di metri 2,5 e 3, impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o, comunque, precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose, nonché perché ometteva di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, relative ai pericoli di caduta dall’alto, anche in relazione alla presenza di altre imprese esecutrici.

Nell’impugnare la decisione di merito davanti alla Suprema Corte, l’imputato deduceva, tra gli altri motivi, che il Tribunale non avrebbe considerato il verbale di riunione di coordinamento prodotto dalla difesa, erroneamente ritenuto irrilevante ed ininfluente, dal quale – secondo la prospettazione difensiva – si evinceva, non solo l’esistenza di misure di sicurezza idonee ad evitare eventuali infortuni sul lavoro, ma soprattutto il fatto che l’imputato si era impegnato a verificare, unitamente al coordinatore per la sicurezza, l’esatta esecuzione delle misure impartite, ed appresa la difformità, aveva notificato all’impresa affidataria ed esecutrice di provvedere ad interventi correttivi. Tenuto conto della decisività del documento prodotto, il giudice avrebbe dovuto riconoscere la carenza dell’elemento soggettivo e oggettivo dei reati contestati, perché il ricorrente, non solo non aveva commesso i fatti, ma aveva posto in essere ogni azione diretta ad evitare il persistere delle difformità rilevate.

La doglianze, tuttavia, è stata ritenuta inammissibile dai Giudici di Piazza Cavour.

Dal Palazzaccio hanno sottolineato come, in ordine alla ripartizione degli obblighi di prevenzione tra le diverse figure di garanti nelle organizzazioni complesse, la giurisprudenza di legittimità abbia definitivamente chiarito che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possano essere trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega del d.lgs. n.81 del 2008, ex art. 16, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, che sia espresso ed effettivo, non equivoco, ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. E ancora: qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione

Nel caso in esame, non vi era alcun dubbio che il relativo verbale di riunione e di coordinamento non potesse essere in alcun modo qualificato come delega ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 81, del 2008; né, a ben vedere, la difesa intendeva qualificarlo in tal senso. Pertanto, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, tale documento era da considerare ininfluente, perché assolutamente inidoneo ad escludere la posizione di garanzia autonomamente riconoscibile in capo all’imputato.

“Nella situazione descritta dalla difesa – hanno chiarito gli Ermellini – l’eventuale responsabilità di terzi soggetti (quali i responsabili delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, in base a subappalto) avrebbe potuto, tutt’al più, concorrere con quella del titolare, ma mai esonerare costui dall’onere di controllare gli adempimenti degli obblighi di sicurezza; adempimenti che costituiscono la precondizione per l’operatività del cantiere. E la presenza di una ditta esecutrice dei lavori non spoglia il datore di lavoro committente dall’onere di controllare gli adempimenti degli obblighi delle condizioni di sicurezza, perché questi discendono dall’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il quale prevede che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione complessiva dell’opera”.

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