Frattura del trochite omerale per scontro tra auto e moto

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frattura del trochite omerale

Lo scontro tra il veicolo e il motociclo provoca alla conducente della moto una frattura del trochite omerale destro e una distorsione cervicale (Tribunale di Imperia, Sentenza n. 188/2021 del 12/03/2021 – RG n. 23/2017)

La vittima del sinistro stradale cita a giudizio l’UCI (Ufficio Centrale Italiano che gestisce le pratiche di risarcimento transfrontaliere in caso di incidenti provocati nel territorio italiano), onde vedere dichiarare il conducente del veicolo straniero – civilmente responsabile del sinistro – e conseguentemente condannare il medesimo UCI al risarcimento di tutti i danni patiti, che vengono quantificati nell’importo di euro 12.809,37.

Si costituisce in giudizio l’UCI deducendo che la richiesta risarcitoria inerente il danno materiale deve essere considerata nella misura del 50% per corresponsabilità nella causazione del sinistro.

Preliminarmente, il Tribunale ricostruisce la dinamica del sinistro, dando atto che gli unici elementi a disposizione sono costituiti dal contenuto della relazione d’incidente redatta dai Carabinieri di Sanremo.

Le dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti -rilevanti, viene ricordato, esclusivamente nella misura in cui contengano fatti sfavorevoli al dichiarante-, forniscono versioni sostanzialmente divergenti.

La conducente del motociclo ha affermato di essere giunta all’intersezione con il Corso, per poi portarsi nella corsia di sinistra con l’intenzione di immettersi sul Lungomare, allorquando veniva improvvisamente urtata dalla Mercedes straniera che fuoriusciva dal parcheggio di un Hotel.

Invece, il conducente della Mercedes ha affermato di essersi immesso nel traffico stradale vero il centro della città e che, mentre iniziava la manovra di svolta, sopravveniva a forte velocità il motociclo dell’attrice che occupava repentinamente la corsia in direzione del lungomare.

Il Tribunale osserva che, provenendo la Mercedes da uno spazio privato era tenuto a dare la precedenza a tutti gli altri veicoli e, pertanto, ad impegnare la corsia con la dovuta prudenza.

Il materiale fotografico accluso al verbale dei Carabinieri, delinea una situazione differente.

La Mercedes si è immessa nella circolazione, con lo scopo di percorrere il Corso in senso opposto a quello dalla quale proveniva l’attrice a bordo del motociclo, tagliando trasversalmente la parte finale della corsia di destra e occupando interamente le strisce stradali prescriventi l’obbligo di dare precedenza.

Tale obbligo di precedenza è posto in considerazione della particolare conformazione dei luoghi ed evidentemente prescritto esclusivamente in favore di coloro che provenivano da sinistra, ovverosia dal Lungomare.

La manovra compiuta dalla Mercedes, quindi, pone un presunzione di colpa per non avere osservato l’obbligo di dare precedenza e costituisce un’oggettiva violazione delle regole della circolazione stradale.

Difatti, la Mercedes avrebbe dovuto svoltare sulla propria sinistra e non transitando sulla segnaletica orizzontale, bensì in un tratto successivo.

Dallo stato di quiete dei due veicoli, rappresentato dal materiale fotografico raccolto dai Carabinieri, che evidenzia la posizione di fermo post-urto molto vicina tra i due, vi è da dubitare che, come asserito dal convenuto, l’attrice procedesse a forte velocità.

In tale caso, sarebbe ragionevole presumere che sia il conducente, che la moto avrebbero riportati danni maggiori, così come l’automobile, la quale appare sostanzialmente intonsa.

Oltre a ciò, il Tribunale tiene in considerazione l’assenza del convenuto all’udienza fissata per il suo interrogatorio formale.

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito, a più riprese, che ai sensi dell’art. 232 c.p.c. la mancata risposta non è automaticamente equiparabile ad una confessione, potendo il Giudice ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio sempre che concorrano ulteriori elementi di prova.

A maggior ragione, sottolinea il Tribunale, ove la confessione, oppure la cd. ficta confessio siano rese da uno dei litisconsorti necessari giacchè, per giurisprudenza costante, essa non produce effetti nei confronti degli altri.

La mancata presentazione all’interrogatorio formale, senza addurre alcuna giustificazione, è circostanza che si aggiunge al profilo di colpa a carico del convenuto nella produzione del fatto dannoso.

Per tali ragioni la responsabilità del sinistro viene posta esclusivamente in capo al convenuto.

Ciò accertato, venendo alla liquidazioni dei danni subiti dall’attrice, la CTU Medico-Legale ha accertato che “a seguito del sinistro all’attrice è seguita la frattura del trochite omerale destro e una distorsione cervicale, con invalidità temporanea stimata in totale in 53 giorni, di cui al 75% per 33 , al 50% per 10 e al 25% per 10; quella permanente nella misura del 6%, considerandosi anche la cenestesi lavorativa”.

Il Tribunale condivide e fa proprie le risultanze della CTU, che peraltro non è stata contestata dalle parti.

Il danno non patrimoniale viene liquidato secondo i parametri previsti dall’art. 139 Cod. Ass. in tema di lesioni cd. micropermanenti conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, addivenendosi all’importo di euro 7.094,18, oltre interessi compensativi.

A titolo di invalidità temporanea viene riconosciuto l’importo di euro 1.703,29 .

Riguardo i danni materiali riportati dal motociclo Aprilia dell’attrice, la CTU ha ritenuto non antieconomiche le riparazioni necessarie al ripristino per l’importo di euro 900,00.

L’Uci ha già corrisposto per i danni materiali la somma di euro 600,00, che deve essere scorporata, quindi, il totale attribuito alla danneggiata ammonta complessivamente a euro 9484,36, comprensivo di spese mediche di euro 75,21.

In considerazione del fatto che l’attrice ha originariamente agito per vedersi riconosciuto un importo sino a euro 26.000,00, salvo poi ridurre in sede di p.c. la pretesa a euro 12.809,37, il Tribunale compensa gli oneri processuali nella misura di 2/5.

In conclusione, il Tribunale di Imperia, accerta e dichiara l’esclusiva responsabilità del convenuto per il sinistro stradale occorso all’attrice il 3-6-2016 a Sanremo; condanna lo stesso in solido con l’UCI al pagamento della somma complessiva di euro 9484,55 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, oltre a interessi legali.

Compensa per 2/5 le spese processuali condannando i convenuti alla rifusione del residuo e delle spese delle CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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